Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13228 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13228 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SPINALE Francesca, n. il 17.7.1985;
2) FONTANA Anna, n. il 20.9.1962;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 23.4.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.6.2010, il Tribunale di Catania dichiarò Spinale
Francesca e Fontana Anna responsabili di delitti di cui agli artt. 468, 469
e 642 cod. pen. (per avere falsificato documentazione sanitaria al fine di
conseguire, in danno della AXA Assicurazioni, l’indennizzo conseguente ad
asserite lesioni personali patite in occasione di diversi sinistri stradali) e,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, le condannò ciascuna
alla pena di anni 1 di reclusione e al risarcimento del danno in favore
della parte civile costituita AXA Assicurazioni S.p.A.

Data Udienza: 20/02/2014

Avverso tale pronunzia le imputate proposero gravame, ma la Corte
di Appello di Catania, con sentenza del 23.4.2013 (depositata il
15.5.2013), confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore delle imputate, deducendo la
violazione degli artt. 124 e 642 cod. pen., nonché la illogicità della
motivazione della sentenza impugnata relativamente alla ritenuta

delitto di cui all’art. 642 cod. pen.; deduce, in particolare che la società
AXA avrebbe avuto notizia del fatto che costituisce reato fin dal
30.9.2006, allorquando il medico-legale della società assicuratrice le
aveva comunicato di aver rilevato una difformità nei numeri progressivi
dei certificati di pronto soccorso e nella grafia di due certificati
apparentemente redatti dallo stesso compilatore, sicché da quella data
sarebbe iniziato il decorso del termine di novanta giorni per proporre
querela; termine che non sarebbe stato osservato, giacché la querela è
stata proposta solo il 24.8.2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte suprema, in tema di decorrenza del termine per la
proposizione della querela, ha statuito che il termine per la presentazione
della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa,
sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva
e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo
soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e
possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano
svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del
soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre, non dal
momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo
del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le
indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini
(Cass., Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008 Rv. 241395); in ogni caso,
l’onere della prova della intempestività della querela è a carico del
querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va
risolta a favore del querelante (Cass., Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013

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tempestività della querela proposta dall’AXA Assicurazioni in ordine al

Rv. 255060).
Applicando tali principi al caso di specie, alla luce delle risultanze
degli atti, si ricava come, ancora alla data 20.6.2007, il Centro di
liquidazione dei danni dell’AXA Assicurazioni di Catania sollecitava la
Direzione generale del locale Ospedale Cannizzaro per ottenere risposta
alla precedente nota con la quale lo stesso Centro aveva richiesto di

contraffazione, tra cui quelli relativi alle imputate.
Tale circostanza attesta inequivocabilmente che, fino al 20.6.2007, la
AXA aveva un semplice sospetto di reato (segnalato dal consulente
medico-legale dell’AXA), ma non aveva conoscenza certa del fatto-reato,
conoscenza che ha acquisito solo all’esito dei dovuti accertamenti.
Poco importa che, fin dal 30.10.2006, la AXA aveva comunicato alle
odierne imputate il mancato accoglimento delle richieste di indennizzo,
giacché tale mancato accoglimento era fondato su presupposti diversi
(sospetto di reato) dalla conoscenza certa della sussistenza del reato,
conoscenza certa che, come detto, è intervenuta dopo il 20.6.2007,
cosicché – come rilevato dalla Corte territoriale – la querela proposta il
24.8.2007 risulta tempestiva.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 20 febbraio 2014.

confermare la autenticità di alcuni certificati ospedalieri di sospetta

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