Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13223 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13223 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di MURA Antonio, n. a Roma il
22.06.1974, rappresentato e assistito dall’avv. Andrea Di Renzo
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, seconda
sezione penale, n. 9241/2009 in data 20/11/2012 con la quale veniva
confermata la sentenza pronunciata dal Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Roma in data 20.03.2009 appellata
da MURA Antonio, con condanna alle maggiori spese del grado
nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate per il
presente giudizio in euro 600,00 oltre IVA e CPA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;

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udite le conclusioni assunte dal Sostituto procuratore generale dott.
Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché la
discussione della difesa che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza in
data 20.03.2009 resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava MURA

Antonio responsabile del reato di cui all’art. 635, comma 2 cod. pen.,
per aver deteriorato, rendendola in parte inservibile, la porta
d’ingresso dell’appartamento di Conte Michele che colpiva
ripetutamente con forti calci, così procurando danni per euro 600,00,
fatto aggravato dalla minaccia che l’indagato profferiva all’atto di
colpire la predetta porta e, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla
circostanza aggravante, ed operata la diminuente per il rito, lo
condannava alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento
dei danni liquidati in via equitativa nell’importo di euro 1.000,00 e
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in euro
562,50.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’imputato. Con la sentenza
successivamente impugnata in cassazione, la Corte d’Appello di Roma
confermava la pronuncia di primo grado condannando il MURA alle
maggiori spese del grado nonché alla rifusione delle spese di parte
civile liquidate per il giudizio di secondo grado in euro 600,00 oltre IVA
e CPA.
3. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente lamenta l’inosservanza e/o
l’erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 82, comma
2 e 523, comma 2 cod. proc. pen..
In particolare, il ricorrente evidenziava come la parte civile, in sede di
discussione finale del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto
stabilito dall’art. 523, comma 2 cod. proc. pen., non aveva presentato
conclusioni scritte, situazione che – a detta del ricorrente – aveva
necessariamente comportato, ai sensi dell’art. 82, comma 2 cod. proc.
pen., la revoca ipso jure della costituzione di parte civile. La difesa
dell’imputato aveva nuovamente eccepito in secondo grado l’omessa

2

presentazione delle conclusioni scritte, ma la Corte d’Appello, con la
sentenza oggetto di gravame, aveva disatteso l’eccezione, ritenendo
sufficiente la richiesta di cui all’atto di costituzione.
Da qui il presente ricorso con richiesta di annullamento della sentenza
impugnata nella parte relativa alle statuizioni civili di condanna al
risarcimento del danno e, in via subordinata, la richiesta di

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

5. Costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di
legittimità, come la mancata presentazione delle conclusioni scritte e
della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca
implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di
rifusione delle spese sia stata proposta, ancorché genericamente e
oralmente, in quanto l’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede
alcuna sanzione al riguardo (cfr., Cass. Sez. 2, n. 18269 del
15/01/2013-dep. 22/04/2013, Durante, rv. 255752; Cass., Sez. 5, n.
10955 del 09/11/2012-dep. 08/03/2013, La Mendola, rv. 255215).
La sentenza d’appello effettua piena applicazione del condivisibile
principio di cui sopra, riconoscendo come non potesse accogliersi la
richiesta difensiva secondo la quale la mancata presentazione delle
conclusioni da parte del difensore della parte civile avrebbe comportato
la revoca della relativa costituzione ai sensi degli artt. 523, comma 2 e
82, comma 2 cod. proc. pen., in quanto, all’udienza del 20.03.2009,
nella quale veniva definito il procedimento, la parte civile costituita
concludeva richiamandosi alle conclusioni contenute nell’atto di
costituzione sul quale (fg. 7) si legge la richiesta della parte civile di
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
patito per il fatto dell’imputato quantificato in euro 5.000,00 con
richiesta anche di provvisionale: non poteva quindi affermarsi che la
parte civile non avesse tratto le sue conclusioni per iscritto ed a nulla
rileva che tali conclusioni siano contenute nello stesso atto di
costituzione, essendosi il difensore di parte civile richiamato alle
conclusioni formulate in tale atto introduttivo allegato al verbale, nel
quale risulta anche indicato l’ammontare dei danni (cfr., verbale

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annullamento con rinvio.

d’udienza del 20.03.2009): da qui il riconoscimento e l’affermazione
della mancata violazione del combinato disposto degli artt. 82 cpv. e
523 cpv. cod. proc. pen..
6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.2.2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Andrea P llegrino

Dott. Ciro Petti

PQM

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