Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13222 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13222 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte d’Appello di Napoli avverso la sentenza emessa dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, n.
6831/2004 in data 04/04/2013 nei confronti di D’Argenzio Gaetano,
n. a Casagiove 1’11/11/1973 e di Ianniello Domenico, n. in Marocco il
18/08/1973;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udite le conclusioni assunte dal Sostituto procuratore generale dott.
Giulio Romano che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con ritrasmissione atti.

RITENUTO IN FATTO

1

l

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di
Caserta, in data 04.04.2013, pronunciava sentenza ex art. 129 cod.
proc. pen. nei confronti di D’ARGENZIO Gaetano con la quale
dichiarava estinti per prescrizione, oltre ai reati di cui agli artt. 2 I. n.
1423/1956, anche il reato di ricettazione (ascritto al capo A del decreto
di citazione a giudizio del 13.03.2007) commesso in data compresa tra

il 27.06.2006 ed il 29.06.2006, previa derubricazione nel delitto di cui
all’art. 648, comma 2 cod. pen. (ricettazione di ciclomotore), ritenendo
che nella fattispecie il termine massimo di prescrizione, pari ad anni
sei, fosse decorso alla data di emissione del decreto di citazione a
giudizio (decreto di citazione datato 13.03.2013; termine di sei anni
dalla data di commissione del fatto venuto a scadenza il 27.06.2012).
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli lamentando l’erroneità
della statuizione dal momento che, anche applicando la normativa più
favorevole introdotta dalla I. n. 251/2005, il termine ordinario di
prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., pur nell’ipotesi
attenuata di cui al primo capoverso, avuto riguardo alla pena edittale
prevista dalla legge, è pari ad anni otto, mentre il termine massimo è
pari ad anni dieci, non essendosi in presenza di soggetto recidivo
aggravato e/o reiterato; mentre, con l’applicazione della vecchia
disciplina, il termine sarebbe ancora più ampio, essendo pari ad anni
dieci con riferimento all’ipotesi ordinaria e ad anni quindici per il
massimo. Conseguentemente, alla data di pronuncia della sentenza, il
termine ordinario di prescrizione, pur senza voler calcolare i periodi di
sospensione, non era ancora maturato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso – che quale contraddittore vede il solo imputato D’ARGENZIO
– proposto a norma dell’art. 569, comma 1 cod. proc. pen. risulta
fondato ed il suo accoglimento determina l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.
4.

Deve, al riguardo, premettersi che il sindacato del giudice di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla
verifica dell’assenza in quest’ultima di argomenti viziati da evidenti

2

errori di applicazione della logica o fondati con dati contrastanti con il
senso di realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose
ed insormontabili incongruenze, oppure inconciliabili con “atti del
processo” specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati
autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando
al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere

ferme pur dopo la novella della L. n. 46 del 2000, che consente di
denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad “altri atti del
processo”, dal momento che alla Corte di cassazione restano precluse
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a
controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente
razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito,
(cfr., ad es. Cass., Sez. 1, n. 42369/2006; Cass., Sez. 6, n.
35495/2006). Il che vale quanto dire che, pur dopo la novella, non
hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura
alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato
della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di
legittimità, restando escluso che la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova
valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte
se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti,
ne’ deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr., Cass., Sez. 6, n.
36546/2006; Cass., Sez. 2, n. 7380/2007; Cass., Sez. 4, n.
4842/2003).
E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie
sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di
merito in relazione al reato di cui al capo A), del tutto coerente con le
acquisizioni probatorie esistenti in atti, sicché nessuna censura, e tanto
meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di
legittimità prospettata. Invero, il Tribunale ha correttamente posto in

manifestamente incongrua la motivazione. Conclusioni che restano

rilievo il dato obiettivo che, alla luce della deposizione del teste Seccia
Luciano, assistente di polizia, doveva ritenersi astrattamente provata la
sussistenza del delitto in parola in quanto in data 29.06.2006,
l’operante avrebbe verificato tramite consultazione al CED dello SDI,
che il ciclomotore Piaggio Liberty avente numero di telaio
ZAPC2820000015724 su cui il D’ARGENZIO venne sorpreso a circolare,
era di provenienza furtiva al medesimo nota in quanto il ciclomotore

era stato precedentemente denunciato come rubato in data
27.06.2006 presso la Stazione dei carabinieri di Casagiove dal suo
legittimo proprietario, Santonastaso Vincenzo.
Insegna l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,

ex

multis, Cass., Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008-dep. 14/10/2008,
Geminiani, rv. 241450) che, l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista
dall’art. 648, comma 2 cod. pen., non configura una autonoma
previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale,
destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo
quel rapporto di “specie” a “genere” che si realizza fra la fattispecie
circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche
requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto
criminoso).
5. Ne discende che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della
prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 cod. pen.
(che impone di aver riguardo “alla pena stabilita per il reato consumato
o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per
le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale”),
bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per
l’ipotesi attenuata. Sicché non può ritenersi maturata alcuna
prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata,
quand’anche non si volesse tener conto dei periodi di sospensione del
processo risultanti agli atti.
6. Va pertanto disposto annullamento con rinvio della sentenza
impugnata nei confronti di D’Argenzio Gaetano e conseguente
trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio in
relazione al capo A)

4

PQM

Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D’Argenzio
Gaetano e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Napoli per
il giudizio in relazione al capo A).

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.2.2014

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