Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13219 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13219 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di ANGERAMO Francesco, n. a
Cerignola (FG) il 21/01/1971, rappresentato ed assistito dall’avv.
Francesco Santangelo avverso la sentenza n. 3756/2005 emessa
dalla Corte d’Appello di Bologna, sezione prima penale, in data
20.03.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udite le conclusioni assunte dal Sostituto procuratore generale dott.
Giulio Romano che si è opposto al rinvio per astensione dalle udienze
richiesto dalla difesa del ricorrente e ha chiesto l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con sentenza del Tribunale di Forlì in data 11.05.2005, ANGERAMO
Francesco veniva assolto ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
all’esito del disposto giudizio abbreviato, dai reati di cui agli artt.
110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo A), 110, 648, 61 n. 2
cod. pen. (capo B) e 110, 81 cod. pen., 10, 12 e 14 I. 14.10.1974 n.
497, 23 comma 4 I. 18.04.1975 n. 110, 61 n. 2 cod. pen. (capo C),
per non aver commesso il fatto.

L’ANGERAMO è accusato di aver, in concorso con Di Gioia Tommaso
e Direda Antonio, costretto il direttore dell’ufficio postale di Gatteo
Mare con la minaccia di pistola e travisato con calza di nylon, ad
aprire la porta posteriore dell’ufficio e successivamente la cassaforte
dalla quale si impossessava di lire 23.830.272 e di un assegno
circolare di lire 20.000.000, poi richiudendolo tra le due porte
blindate per garantirsi la fuga; era, altresì, imputato della
ricettazione dell’autovettura usata per eseguire la rapina e del porto
delle due pistole con matricola abrasa.
2. Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello dal
Procuratore della Repubblica di Forlì.
3. Con sentenza della Corte d’Appello di Bologna in data 20.03.2012, in
riforma della sentenza di primo grado, ANGERAMO Francesco veniva
dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e condannato alla pena
di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
4. Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto nell’interesse
dell’ANGERAMO ricorso in cassazione per i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza, per violazione dell’art. 606, lett. b) e c)
cod. proc. pen., per omessa notifica, al difensore di fiducia e
all’imputato, del decreto di citazione per l’udienza relativa alla
celebrazione del giudizio d’appello (primo motivo);
b) nullità dell’impugnata sentenza, per violazione dell’art. 606, lett.
b) e c) cod. proc. pen. e del diritto di difesa (secondo motivo);
c)

nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale
e per manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,
lett. b) ed e) cod. proc. pen. (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

5. Preliminarmente il Collegio prende atto come in data 11.02.2014 il
legale del ricorrente, avv. Francesco Santangelo, abbia fatto
pervenire in cancelleria, a mezzo fax, comunicazione di adesione
all’astensione dall’attività forense indetta per il 18/20 febbraio 2014
dall’O.U.A.

(Organismo

Unitario

dell’Avvocatura)

chiedendo

implicitamente il rinvio dell’udienza.
La richiesta di differimento è inaccoglibile giusta la previsione
dell’art. 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale) del codice di

6.

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
adottato il 4 aprile 2007. Nella fattispecie, uno dei due reati in
contestazione, e precisamente quello di cui al capo B d’imputazione
(artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen., accertato in data 05.05.1999) ha
come termine di prescrizione – considerato il periodo massimo di
interruzione – quello di anni quindici, a scadenza il prossimo
05.05.2014, giusta l’applicazione della vecchia normativa sulla
prescrizione in quanto più favorevole al reo avuto riguardo ai termini
massimi di prescrizione previsti per il più grave reato di cui al capo
A.
Il termine del 05.05.2014 viene a scadenza fra settantaquattro
giorni. L’art. 4 del citato codice di autoregolamentazione vieta
l’astensione in materia penale in presenza di processi concernenti
reati la cui prescrizione maturi, nel giudizio di legittimità, entro
novanta giorni: da qui il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza in
presenza di situazione che non consente l’astensione, come
riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., Sez. 6, n.
39248 del 12/07/2013-dep. 23/09/2013, Cartia, rv. 256336, nella
quale – in situazione di fatto assolutamente assimilabile alla presente
– si è affermato che non è consentita l’astensione dalle udienze
penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a
reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini
previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle
udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto
dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare,
costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si
afferma voler esercitare: fattispecie relativa a richiesta di rinvio
presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui
termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i

3

successivi novanta giorni).
7. Il ricorso è fondato e va accolto in relazione ai primi due profili di
doglianza dedotti, ritenendosi il terzo del tutto assorbito nella
presente decisione di annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
8. Invero, in relazione al primo motivo, rileva il Collegio come
l’ANGERAMO non risulta aver ricevuto alcuna notifica del decreto di

citazione in ordine alla celebrazione dell’udienza innanzi alla Corte
d’Appello di Bologna, circostanza verificata mediante il consentito
accesso agli atti. Ne consegue che la mancata instaurazione del
contraddittorio, ha determinato la violazione del diritto di difesa con
riferimento all’omessa citazione dell’imputato, rimasto assente e del
tutto irritualmente dichiarato contumace, omessa citazione
costituente nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Non accoglibile, invece, è la censura, sempre articolata con il primo
motivo, relativa alla dedotta omessa notifica al codifensore, avv.
Marcello Coletta, del medesimo decreto di citazione per il giudizio
d’appello. Afferma al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema
Corte che, in materia di omessa notificazione del decreto di citazione
per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia
dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve
essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si
tratti del sostituto d’ufficio del difensore di fiducia regolarmente
avvisato e poi revocato dall’imputato, con la conseguenza che la
mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d’appello, ai sensi
dell’art. 184, comma 1 cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che
l’imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all’udienza o sia
rimasto contumace (cfr., Cass., Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013dep. 17/09/2013, Esposito Loredana, rv. 256980).
Nella fattispecie, risulta dagli atti come all’udienza del 20.03.2012
avanti alla Corte d’Appello di Bologna, il difensore d’ufficio, avv.
Savino Lupo, nominato a norma dell’art. 97, comma 4 cod. proc.
pen. in assenza dell’avv. Francesco Santangelo, nulla avesse
eccepito in merito alla mancata citazione del codifensore di fiducia,
essendosi limitato a formulare le proprie conclusioni di merito.
9. In relazione al secondo motivo, evidenzia il Collegio come l’avv.

4

Francesco Santangelo avesse fatto pervenire alla Corte d’Appello di
Bologna comunicazione di astensione dalle udienze penali proclamata
dall’OUA, preannunciando la propria mancata comparizione
all’udienza del 20.03.2012 (data ricompresa tra quelle per le quali
era prevista l’astensione), di cui chiedeva un differimento.
La Corte d’Appello, dando atto nel verbale d’udienza dell’adesione
dell’avv. Santangelo – non comparso in udienza – alla predetta
astensione, nominava un difensore d’ufficio a norma dell’art. 97,

comma 4 cod. proc. pen. e, senza pronunciare alcun altro
provvedimento, disponeva procedersi oltre dando luogo alla
celebrazione del processo.
Lamenta il ricorrente come la Corte territoriale avrebbe dovuto
rappresentare, con adeguata e logica motivazione, le ragioni per cui
la dichiarazione del difensore istante non fosse meritevole di
accoglimento.
La censura è fondata. Insegna la giurisprudenza di legittimità come
L’adesione del difensore ad uno sciopero proclamato dalla categoria
che comporti l’astensione dalle udienze, costituisce legittimo
impedimento e determina la necessità di rinviare il dibattimento, ma
è necessario che l’adesione allo sciopero venga comunicata
tempestivamente all’ufficio procedente e che non sussistano validi
motivi di urgenza per la celebrazione del processo, come
sicuramente è l’imminenza della scadenza del termine di prescrizione
del reato (cfr., Cass., Sez. 3, n. 2417 del 29/11/1995-dep.
15/01/1996, Granariello, rv. 203907).
Orbene, la Corte d’Appello avendo omesso di motivare il diniego
dell’istahza di differimento non ha consentito di verificare la
ricorrenza e la fondatezza delle ragioni del diniego, rimaste oscure e,
come tali, illegittime.
10.Alla pronuncia consegue l’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per nuovo
esame

PQM

Respinta l’istanza di rinvio, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte d’Appello di Bologna, altra sezione, per nuovo esame.

5

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.2.2014

Dott. Andrea Pellegrino

Il Presidente

O

tt. Ciro
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Il Consigliere estensore

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