Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13217 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13217 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SALLAJ Florian, n. il 20.3.1984;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 19.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.7.2012, il G.I.P. del Tribunale di Ravenna, in
esito a giudizio abbreviato, dichiarò Sallaj Florian responsabile dei reati
di rapina aggravata, violenza privata, porto ingiustificato di coltello e,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannò alla pena
di anni 4 mesi 10 giorni 20 di reclusione ed C 1.600,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame, ma la Corte di
Appello di Bologna, con sentenza del 19.6.2013, dichiarò il reato di
violenza privata assorbito in quello di rapina aggravata e rideterminò la
pena in anni 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

Data Udienza: 20/02/2014

1) la erronea applicazione delle legge penale, nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata con riferimento all’aumento di pena apportato per effetto della
recidiva;
2)

la inosservanza delle legge penale e la mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza

continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta

infondatezza.
Il giudice di primo grado ha giustificato l’aumento della pena
apportato per la recidiva in ragione della personalità del reo (persona con
recidiva reiterata specifica e infraquinquennale); tale motivazione,
condivisa dalla Corte territoriale, è esente da vizi logici e insindacabile in
sede di legittimità.
2. Anche il secondo motivo inammissibile.
La contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, contestata in
relazione al porto del coltello servito per la commissione della rapina, è
punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
La Corte ha applicato, alla pena determinata per la rapina, l’aumento
per la continuazione pari a mesi sei di reclusione, in ragione della gravità
del fatto e della personalità del reo.
Anche tale motivazione, relativa alla determinazione dell’aumento di
pena per la continuazione, è esente da vizi logici e incensurabile in sede
di legittimità.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della

2

impugnata con riferimento all’aumento di pena apportato per effetto della

somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 20 febbraio 2014.

ammende.

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