Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 132 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 132 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PICCIRILLO SALVATORE N. IL 03/06/1953
avverso l’ordinanza n. 41/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 24/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONI
lgtte/scatite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difen r Avv.;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 24 giugno 2012 la Corte di Assise di Appello di Napoli,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del condannato Salvatore
Piccirillo di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/91, in
relazione al reato di cui al capo A), giudicato con sentenza della Corte di Assise di Appello
di Napoli del 28/3/2007, dal provvedimento di determinazione di pene concorrenti n.
114/2011 cum., emesso in data 28/02/2011 dalla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Napoli (punto c) e dichiarava non luogo a provvedere sulla
richiesta di applicazione dell’indulto ex L. 241/06 (punto d).
richiamo dell’indirizzo interpretativo, proprio della giurisprudenza di legittimità, secondo il
quale anche nel caso in cui venga inflitta in concreto lo pena dell’ergastolo, l’aggravante
prevista dall’art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, pur non operando effetti sulla determinazione
della pena, deve essere contestata e presa in considerazione dal giudice nel suo significato
di disvalore del fatto, per esplicare efficacia a fini diversi da quelli del trattamento
sanzionatorio, quanto alla seconda, sul rilievo della già avvenuta applicazione dell’indulto,
nella misura residua, alla pena irrogata con la sentenza sub n. 2) del provvedimento di
cumulo e della sua inapplicabilità per i reati puniti con la pena dell’ergastolo e per il delitto
di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo
del proprio difensore, il quale deduce:
1) manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla
decisione sul punto c) della propria richiesta per avere richiamato principio di diritto circa
l’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991 anche ai reati puniti
con l’ergastolo, non posto in discussione, senza avere rilevato che in concreto i giudici di
merito e quello di legittimità nel procedimento di cognizione, definito con sentenza di
condanna n. 26/2007, quanto al delitto di omicidio aggravato di cui al capo A), avevano
ritenuto di escludere l’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/1991, di cui quindi non poteva
tenersi conto in sede esecutiva;
2) manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche nel punto in cui è stato dichiarato il non luogo a
provvedere in ordine alla richiesta di applicazione indulto ex I. 241/2006, in quanto
l’ordinanza impugnata, dopo avere affermato che il provvedimento di clemenza era stato
già applicato in favore del condannato sulla pena irrogata con la sentenza sub n. 2) del
provvedimento di cumulo, ha rilevato che per i delitti puniti con l’ergastolo e per quello
associativo opera l’esclusione normativa dell’indulto, conclusione che avrebbe dovuto
condurre ad una dichiarazione di inammissibilità o ad un provvedimento di rigetto
dell’istanza.
3. Con requisitoria scritta del 12 giugno 2012 il Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata ed il rigetto nel resto dell’impugnazione.

La Corte territoriale fondava la propria decisione, quanto alla prima istanza sul

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
1.L’ordinanza impugnata contiene in effetti, ad avviso di questa Corte, una decisione sulla
prima istanza dell’interessato, che è frutto di un frainteso apprezzamento della richiesta,
con la quale si era sollecitato al giudice dell’esecuzione una pronuncia circa l’effettiva
considerazione o meno nella sentenza di condanna, costituente titolo esecutivo, della
circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, non già la soluzione della questione di
dell’ergastolo. L’interesse a pronuncia di tal genere nasceva per il condannato
dall’avvenuta esclusione esplicita di detta circostanza per la sola posizione del coimputato
Ciro Piccirillo, contenuta nella sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli del
28/3/2007, irrevocabile il 3/4/2008, non estesa anche alla propria posizione con una
statuizione contenuta in dispositivo, ma deducibile comunque dalla motivazione della
sentenza stessa.
Premesso che il giudice dell’esecuzione quando sia richiesto dell’applicazione
dell’indulto o comunque sia portato a conoscenza di un incidente di esecuzione, ha il
compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di
legge per l’accoglimento o meno della richiesta, l’assunto difensivo è fondato e trae forza
dimostrativa, non soltanto dalla lettura dei provvedimenti richiamati, ma anche dalla
sentenza resa dalla Corte di Cassazione, sez. 1 n. 15590/2008 del 3/4/2008, che ha
pronunciato in sede di legittimità nel medesimo procedimento di cognizione e ha
riconosciuto come i giudici di merito avessero escluso l’aggravante dell’art. 7 I. n. 203/91
in riferimento al delitto di omicidio giudicato al capo A).
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio nel punto in cui ha rigettato
l’istanza di esclusione della circostanza aggravante dell’art. 7 I. n. 203/91 in riferimento al
delitto di omicidio giudicato con la sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli
del 28/3/2007, esclusione che va disposta in questa sede, con la conseguente
trasmissione del presente provvedimento al Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Napoli per quanto di competenza.
2. IL restante motivo di gravame è privo di fondamento, atteso che, anche a ritenere
l’inoperatività della discussa aggravante con riferimento al delitto di omicidio, l’esclusione
di tale imputazione dall’ambito oggettivo di applicazione dell’indulto, introdotto dalla legge
n. 241/2006, resta determinata dalla condanna alla pena dell’ergastolo, come chiaramente
affermato anche dall’ordinanza impugnata.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’esclusione

diritto circa l’astratta compatibilità tra detta aggravante ed i delitti puniti con la pena

della circostanza aggravante di cui all’art. 7 Ln. 203/91 in riferimento al delitto di omicidio
giudicato con sentenza del 28.03.07 della Corte di Assise di Appello di Napoli, che esclude;
rigetta il ricorso nel resto. Dispone trasmettersi il presente provvedimento al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

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