Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1319 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1319 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vicidomini Aniello, nato a Nocera Inferiore il 3.4.42
imputato artt. 44, 64, 71, 65 e 72, 93 e 95 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte d’appello ha ridotto la pena
inflitta al ricorrente per più violazione edilizie per le quali, comunque, è stato ribadito il giudizio
di responsabilità.
Ricorre il condannato sostenendo esservi stata violazione di legge e travisamento dei
fatti e della prova in quanto, a carico del ricorrente, non esisterebbero neppure indizi visto che
egli non è esclusivo proprietario del terreno, né legale rappresentante della società o titolare
dell’attività commerciale. L’unico dato obiettivo di essere comproprietario, insieme al fratello,
di un bene su cui viene esercitata un’attività commerciale da parte di un soggetto dotato di
personalità giuridica autonoma non può valere a giustificare l’ascrivibilità dei reati.
Data Udienza: 15/11/2013
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La questione è la
medesima già sollevata dinanzi alla Corte d’appello che vi ha replicato in modo congruo e
corretto richiamando il principio di diritto enunciato da questa S.C. (sez. m, n. 33540/12) secondo
cui il proprietario risponde dell’esecuzione abusiva di un’opera edilizia sul proprio terreno a
meno che non dimostri la mancanza di interesse o l’assenza di consenso alla sua esecuzione.
La qual cosa – si sottolinea – non è avvenuta nel caso in esame.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 15 novembre 2013
Il
sidente
P.Q.M.