Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1318 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1318 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUTT UMAIR AHMAD N. IL 28/12/1991
avverso l’ordinanza n. 491/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
21/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sent4e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 04/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 21 maggio 2015 il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., respingeva l’appello proposto dall’imputato Umair
Amahad Butt avverso il provvedimento con cui la Corte di Assise di Appello di
Bologna in data 22 aprile 2015 aveva respinto l’istanza, dallo stesso avanzata, di
revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, cui era stato

della madre Begum Shahnaz e nel tentato omicidio della sorella Nosheen Ahmad
Butt, fatti commessi in Novi di Modena il 3 ottobre 2010.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che: quella respinta
costituiva la quarta analoga istanza proposta per ottenere la modifica della misura
cui l’imputato era stato sottoposto; poiché nel giudizio principale la sentenza di
condanna, confermata in appello, era stata annullata dalla Corte di Cassazione
limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 114, comma 3, cod. pen.,
così rendendo irrevocabile l’accertamento di responsabilità in ordine ai due delitti
contestati, potevano richiamarsi le pertinenti e condivise osservazioni espresse
nell’ordinanza dello stesso Tribunale del 4/8/2014; pertanto, le valutazioni della
Corte di Cassazione non apportano elementi di attenuazione del giudizio di
pericolosità già espresso a carico dell’imputato, il mero decorso di altra frazione di
tempo di detenzione non confligge con il canone di proporzione ed anche la modifica
dell’art. 274 cod. proc. pen., lett. c) ad opera della legge nr. 47/2015, non impedisce
di desumere la pericolosità del soggetto dalla gravità del fatto, ma soltanto da quella
del titolo del reato. Inoltre, riteneva che la misura in esecuzione costituisse l’unica
adeguata a fronteggiare esigenze cautelari di particolare intensità, essendo
insufficiente l’adozione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ad
impedire il pericolo di fuga all’estero, finalizzato a sottrarsi alla ormai imminente
esecuzione definitiva della pena in entità consistente, potendo l’imputato contare
sull’appoggio e la collaborazione dei congiunti, permeati dalla medesima sensibilità e
dagli stessi valori culturali e religiosi.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to
Bandiera l’imputato, il quale ha dedotto:
a) inosservanza dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) nella parte in cui, il
tribunale della liberta ritiene sussistenti i requisiti della “concretezza” e
dell”‘attualità” dei pericoli di fuga e di reiterazione del reato. La motivazione

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sottoposto in relazione ai reati di concorso col padre Ahnnad Khan Butt nell’omicidio

dell’ordinanza risulta scarna ed apodittica, per essersi soffermata sulle modalità di
esecuzione dei reati e sulla personalità dell’imputato, basandosi soltanto sulla gravità
del fatto ed assegnando scarso rilievo al tempo trascorso in custodia cautelare per
concludere sulla sussistenza di elevatissimo rischio di reiterazione e di fuga. In realtà
tali pericoli sono inattuali e non concreti, in quanto la probabilità di reiterazione di
analoghi reati resta esclusa dall’allontanamento dal padre, che gli aveva inculcato
idee sbagliate, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, nonché dal
perdono concessogli dalla sorella e dagli altri familiari nel corso dei colloqui in
carcere, dall’autocritica espressa per i fatti commessi, dalla lunga detenzione
sofferta, tutti elementi dimostrativi di una radicale revisione critica del proprio

è il pericolo di fuga, ricostruito in base a valutazione ipotetica, smentito dal suo
radicamento nel territorio.
b) Inosservanza degli artt. 275, 275-bis e 292 cod.proc.pen., comma 1, lett. b) e c),
nella parte in cui il tribunale ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli
arresti donniciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis comma 1: anche
sul punto l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto della novella intervenuta con la
legge nr. 47/2015 e ha ritenuto l’inidoneità della misura domiciliare con applicazione
del braccialetto elettronico, che consente di monitorare i movimenti all’interno del
perimetro consentito, a scongiurare il pericolo di fuga con motivazione illogica, in
quanto non considera che se le forze dell’ordine possono impedire reiterazione di atti
violenti non si comprende perché non possano anche sventare intenti di fuga, che
non potrebbero trovare l’ausilio dei parenti, tutti residenti in Italia.

Considerato in diritto

Il ricorso è privo di fondamento e va dunque respinto.
1.Diversamente da quanto sostenuto nell’impugnazione, il Tribunale ha
valutato la situazione cautelare del ricorrente in modo compiuto ed esteso a tutti i
profili rassegnati con l’appello cautelare per pervenire con corretto procedimento
inferenziale, puntualmente e diffusamente giustificato, alla conferma dell’ordinanza
impugnata.
1.1 L’ordinanza presenta, infatti, un corposo apparato motivazionale, che
definire “scarno ed apodittico” è ingeneroso, oltre che contrario alla realtà del
provvedimento, occupatosi di ricostruire in modo minuzioso e fedele le vicende
criminose oggetto del procedimento e le scansioni del suo evolversi nelle numerose
pronunce adottate in sede cautelare. Ha quindi riscontrato come le tematiche
prospettate con l’appello fossero prive del carattere di novità, esaurendosi nella
prospettazione di questioni già delibate e risolte in precedenti provvedimenti quanto
ai fattori positivi evidenziati in età, incensuratezza, comportamento successivo,
pentimento, perdono di parte lesa e congiunti, unicità ed episodicità della condotta,
con l’unica variazione dell’incidenza della protrazione temporale della misura

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operato e del desiderio di riallacciare i rapporti con i familiari. Nemmeno riscontrabile

custodiale. Richiamando le diffuse argomentazioni con le quali lo stesso Tribunale
aveva respinto precedente appello, ha quindi rilevato che il pericolo di recidivazione
specifica non può ritenersi escluso o attenuato per il mero decorso di qualche altro
mese di detenzione, né per effetto della decisione rescindente assunta dalla Suprema
Corte, limitata all’esclusione della sola circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.
pen., che, se riconosciuta nel giudizio di rinvio in corso, potrà incidere sulla
dosimetria della pena in modo contenuto, senza comunque smentire il giudizio
altamente negativo sulla personalità dell’imputato, soggetto intriso di cultura retriva
e prevaricatrice e dimostratosi del tutto incapace di contenere impulsi violenti, che
potrebbero ispirare ulteriori condotte altamente lesive in danno dei più stretti

Non è dunque censurabile il ragionamento logico-giuridico seguito dal collegio
dell’appello cautelare, dal momento che, in perfetta aderenza ai dati probatori
acquisiti, ha ritenuto quella in esecuzione unica misura adeguata all’intensità delle
esigenze cautelari, tali da far considerare insufficiente e troppo blanda l’adozione
della custodia domiciliare, anche se rafforzata dall’applicazione del dispositivo per il
controllo a distanza. Appare coerente e ben argomentata con le emergenze fattuali e
non smentita da contrarie evidenze la considerazione dell’imputato quale soggetto
inaffidabile, incapace di gestire l’emotività e le spinte aggressive, in grado di
rintracciare con pervicacia madre e sorella quando allontanatesi da casa, di
anticipare ai parenti l’intento omicidiario, di infierire con inusitata ferocia e
determinazione contro entrambe e soprattutto contro la sorella, colpita con armi
diverse quando la prima aveva perduto efficacia, pur di conseguire l’obiettivo della
sua definitiva eliminazione in totale disprezzo per la vita, l’incolumità e la libertà
altrui.
Non è dato ravvisare alcun profilo di illogicità nella valutazione di pericolosità
desunta dai fatti, dalle loro modalità esecutive, dalle ragioni ispiratrici, dalla
particolare intensità del dolo che le ha sostenute, nonché nell’opinione ben motivata
che individua nel Butt un’indole violenta, aggressiva e prevaricatrice, che predilige
l’uso della forza e della sopraffazione per la soluzione dei contrasti nell’ambito
familiare ed in danno dei congiunti secondo codici di comportamento tradizionali e
religiosi, che non lasciano spazio a scelte e desideri individuali, non approvati
preventivamente dall’autorità genitoriale secondo una fedeltà alla tradizione che il
ricorrente non ha mai ripudiato.
1.2 A fronte di un’analisi dettagliata e ben argomentata nei suoi passaggi
esplicativi che si risolve in una motivazione compiuta, esauriente rispetto ai temi
posti dall’appello e logica nel suo sviluppo e nelle conclusioni raggiunte,
l’impugnazione illustra i contenuti della riforma introdotta con la legge nr. 47/2015
ed oppone l’emancipazione conseguita dall’imputato rispetto all’influenza negativa
esercitata dal padre, ma non considera che l’attualità e la concretezza del pericolo di
reiterazione di analoghe condotte criminose si fonda sulla constatazione della
collocazione dell’imputato, una volta ammesso agli arresti dorniciliari presso

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familiari con i quali verrebbe a contatto in contesto domiciliare.

l’abitazione del fratello, in luogo non molto distante da quello di permanenza della
sorella vittima delle sue violenze e degli altri familiari e della manifestazione di
solidarietà e di appoggio ornertosi ricevuta dai congiunti, nonostante l’estrema
gravità dei gesti compiuti in danno dei loro affetti più cari, perché a lui accomunati
dal medesimo atteggiamento culturale. Né è dato comprendere in cosa sarebbe
consistita la revisione critica operata dall’imputato e da quali elementi ricavarne
l’autentica sincerità e non la strumentalizzazione al fine di accedere ad un regime
cautelare attenuato, che potrebbe consentirgli di portare a compimento il progetto
omicidiario già parzialmente realizzato in danno della sorella Nosheen o di altri
congiunti qualora anche uno di essi si opponesse al rispetto dei canoni tradizionali di

1.3 Anche in riferimento al riscontrato attuale pericolo di fuga non è dato
discernere alcun profilo di illegalità o di illogicità motivazionale: il Tribunale ha
correttamente rilevato che l’imputato, non soltanto perché straniero, ma perché
violento ed inaffidabile, consapevole dell’ineluttabile avvicinarsi del momento di
irrevocabilità della sentenza di condanna, è altamente probabile si dilegui, una volta
beneficiato degli arresti domiciliari, per riparare all’estero nel paese d’origine ove ha
ancora parenti ed appoggi e porsi così al sicuro dall’esecuzione, inevitabile altrimenti,
di una lunga pena detentiva; a tal fine ha ritenuto che l’apposizione del braccialetto
elettronico non può costituire presidio sufficiente, assicurando il controllo sulla
posizione del soggetto a distanza, ma non impedendogli di rimuoverlo e di
allontanarsi con la probabile complicità dei congiunti. Per contrastare tale
argomentare non è sufficiente sostenere che, una volta rimosso il dispositivo, è
automatico l’intervento delle forze dell’ordine che potrebbero neutralizzare la fuga,
posto che i tempi di constatazione della rimozione e di controllo, per quanto brevi,
non possono essere immediati e che il Butt può beneficiare di appoggi familiari in
Pakistan, ove vivono i parenti materni, oltre che della collaborazione di quelli
dimoranti in Italia.
Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va
respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015.

comportamento familiare.

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