Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1317 del 04/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1317 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 04/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL POPOLO SALVATORE N. IL 22/03/1961
avverso l’ordinanza n. 756/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
21/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
I/Me/sentite le conclusion . del PG Dott. ~-43

Uditi difensor Av
04,M1

(14.

Ue,e_to,4.0

1\z

4

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 21 maggio 2015 il Tribunale di Catania confermava
l’ordinanza emessa il 22 aprile 2015 dal G.I.P. dello stesso Tribunale con la quale era stata
applicata all’indagato Salvatore Del Popolo la misura della custodia cautelare in carcere
perchè gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di
stampo mafioso (capo A) e di concorso in plurime estorsioni aggravate (capi E, F, I).
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale, sulla scorta delle emergenze delle

Castiglione di Sicilia era attiva un’articolazione del clan mafioso Brunetto, aderente
all’organizzazione denominata clan Santapaola-Ercolano, la cui esistenza sino all’anno
2012 era dimostrata da plurime sentenze irrevocabili. Inoltre, grazie alle intercettazioni
ambientali, condotte presso l’abitazione di Vincenzo Lomonaco, all’epoca detenuto in
regime di arresti donniciliari, riteneva dimostrato che costui, unitamente al gruppo di
soggetti a lui vicini, quali Salvatore Pantano, Davide Senninara, Alessandro Lomonaco ed il
Lombardo Pontillo, avesse agito nella conduzione con tipiche modalità mafiose di attività
estorsiva in danno di aziende vitivinicole in accordo con il gruppo di Paolo Brunetto e, dopo
la morte di questi, con colui che l’aveva sostituito alla guida del sodalizio, ossia con Pietro
Carmelo Olivieri, con il quale egli si era incontrato per una riunione tra esponenti mafiosi
nei pressi di una stalla dell’Olivieri in data 4/4/2013 ed era stato tratto in arresto.
1.2 Quanto alla posizione specifica del Del Popolo, pregiudicato e già tratto in
arresto per associazione di stampo mafioso, omicidio, ricettazione e porto abusivo di armi,
fatti per i quali non aveva però riportato condanna, risultato in rapporti di conoscenza con
soggetti ritenuti partecipi del clan Brunetto, ossia Vincenzo Lo Monaco e Pietro Carmelo
Olivieri, rinveniva plurimi e significativi indizi di reità a suo carico dalle intercettazioni tra
altri soggetti, ove erano molteplici i riferimenti a persona indicata come “Turi”, “Ture” e
“Turi Scazzelletta” corrispondente al Del Popolo, il quale aveva ammesso nell’interrogatorio
di garanzia di essere chiamato col soprannome “Scazzelletta”, ma non con l’abbreviazione
dialettale “Turi” o “Ture” ed al suo coinvolgimento nell’attuazione di attività estorsiva. In
particolare, il Tribunale ravvisava molteplici riferimenti alla risalente militanza dell’indagato
nel clan mafioso Brunetto, nonché ai contrasti insorti con Vincenzo Lomonaco per la
riottosità dimostrata nel recarsi presso la sua abitazione per il timore di essere oggetto
d’indagini, dal che si era posta la necessità di contattarlo in modo indiretto per il tramite di
Vincenzo Savoca, detto Vincenzo “sciaredda” o il “meccanico” e di organizzare mediante
“staffetta” le sue visite domiciliari. Inoltre, i contrasti risultati dalle conversazioni registrate
avevano riguardato le diverse modalità di conduzione ed i risultati economici conseguiti
dalle estorsioni, inferiori alle aspettative, il preteso conferimento nella cassa comune dei
proventi percepiti dall’attività di guardiania e la direzione dei sodali preposti alle azioni di
danneggiamento delle vittime di estorsione. In ordine alle specifiche vicende estorsive
contestate rilevava che la sua partecipazione era emersa nella fase dell’accordo, raggiunto
1

intercettazioni ambientali e telefoniche e delle videoriprese, rilevava che nel territorio di

con le vittime circa la determinazione delle somme di denaro pretese dopo l’esecuzione di
plurimi avvertimenti ed azioni di danneggiamento.
1.3 In merito poi alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava l’operatività della
presunzione relativa, non contraddetta da elementi contrari, di cui all’art. 275 cod. proc.
pen., comma 3, quanto al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e comunque anche in
concreto indicava nella pluralità dei fatti criminosi investigati, nel contributo causalmente
rilevante prestato per la realizzazione dei fini dell’organizzazione, nelle modalità esecutive,
nella non comune capacità a delinquere dimostrata elementi significativi del pericolo di

dimostrazione della rescissione dei vincoli con il sodalizio di appartenenza.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore,
il quale ha dedotto:
a) Nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 292, lett. c), c- bis), e 273 cod.proc.pen.
e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; secondo il
ricorrente, il Tribunale, pur avendo rilevato che il Del Popolo non figurava mai come
interlocutore nelle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha errato
nell’identificare nella sua persona colui che era menzionato come “Turi”, “Ture”,
“Scazzelletta” o “Turi Scazzelletta” in base ad indizi equivoci, in quanto:
– la conversazione ambientale del 4 giugno 2013, prog. n. 2236, è intercorsa tra il
coindagato Vincenzo Lomonaco ed un suo omonimo cugino;
– i soggetti indicati nelle conversazioni ambientali del 13 giugno 2013, prog. n. 3518, quali
generi di tale “Scazzelletta”, in realtà sono legati da affinità con soggetto diverso, tale
Angelo Del Popolo, anch’egli appartenente alla famiglia intesa “Scarzelletta”, per come
emerge dagli atti, che non sono stati adeguatamente valutati, ed essi sembra abbiano
svolto attività di guardiania per conto dell’azienda agricola Tornatore, destinataria delle
richieste estorsive dell’organizzazione, così come il predetto Angelo Del Popolo, mentre i
generi del ricorrente hanno lavorato altrove;
– sono stati oggetto d’indagini altri personaggi a nome “Salvatore” ed altri Del Popolo, con il
soprannome “Scarzelletta”, identificati e riportati dalla p.g. nei brogliacci e nei verbali di
trascrizione delle intercettazioni, ma tali dati oggettivi sono stati valutati in modo illogico e
contraddittorio dal Tribunale, che si è basato soltanto sulla scheda personale del
ricorrente;
– la contrapposizione con Vincenzo Lomonaco sembrerebbe sussistere con il cugino
Giuseppe Lomonaco, appartenente al gruppo malavitoso Cintorino (pag. 143 ord. custodia
cautelare) e non è stata esaminata la possibilità che Turi si identifichi in Salvatore
Lonnonaco, detto appunto “Turi”, come evidenziato dalla difesa;
– nella conversazione ambientale del 20 maggio 2013, prog. n. 1213, Vincenzo Lomonaco,
parlando delle presunte estorsioni in pregiudizio delle ditte Mannino e Vagliasindi, riferiva a
Davide Lomonaco ed al cugino Salvatore Lomonaco di avere ricevuto un messaggio da
parte dell’ omonimo Vincenzo Lomonaco, che lo informava di un posto di lavoro per sua

2

recidivazione specifica, non cautelabile con misura domiciliare, a fronte della mancata

moglie, Angela Varrica, e di una concordata somma di 1.500,00 euro, al che Salvatore
Lomonaco era intervenuto a dire che a lui allora era stato detto che aveva sbagliato ad
essersi recato in quel luogo; dal contenuto della conversazione si ricava che il “Turi”
menzionato dovrebbe essere lo stesso soggetto di cui si era parlato nelle due conversazioni
ambientali del 19 maggio 2013, sempre riferite alle stesse vicende, prog. n. 1063 e prog.
n. 1108;
-numerosi altri soggetti a nome Salvatore sono stati coinvolti nelle indagini, ossia
Salvatore Pagano, oggetto di diverse conversazioni, Salvatore Adometto, Salvatore Coco,

Leonardi;
– anche il riferimento contenuto nella conversazione del 20 maggio 2013,prog. n. 1222,
allorchè gli interlocutori parlando di “Turi”, riferiscono “così lui prende e ce la finisce …
altrimenti se ne va a lavorare”, non può riferirsi al ricorrente, impegnato in onesto lavoro
da oltre 15 anni presso il depuratore comunale, sicchè anche quando si parla di bruciare o
asportare un escavatore il riferimento è ad altro soggetto a nome Turi, ossia al Leonardi,
impegnato con mezzi per il movimento terra nell’esecuzione di lavori per conto della ditta
Tornatore;
– il rapporto tra “Turi” e Vincenzo, inteso “Ciaredda”, oggetto della conversazione del 21
maggio 2013 (prog. n. 1268) non riguarda il ricorrente, ma altra persona, atteso che
Vincenzo Lomonaco, nella medesima conversazione, aveva riferito che tale Vincenzo
collabora con “Turi”, che ha acquistato dei mezzi meccanici, che ha prestato alla ditta
Tornatore.
– Anche le conversazioni nelle quali si tratta delle vicende estorsive non possono dimostrare
il coinvolgimento del ricorrente, in quanto il responsabile della ditta Vagliasindi, tale
Alessandro Fisauli, dopo aver visto le foto segnaletiche dei presunti estorsori, non ha
indicato il ricorrente, ma altre persone, come riferito in modo sincero alla compagna in
conversazione intercettata.
Inoltre, non è stato considerato che il Del Popolo ha tagliato con il passato, lavora
onestamente da anni e non annovera legami con l’associazione in questione, tanto che
con provvedimento del 16 dicembre 2013 ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di
Catania la riabilitazione dalle precedenti penali sul presupposto della buona condotta
tenuta, mentre se vi fossero state frequentazioni tra il ricorrente e gli appartenenti
all’associazione, sospetti in ordine alla commissione di reati o al tenore di vita del
medesimo, i Carabinieri di Castiglione di Sicilia ne avrebbero fatto segnalazione. Pertanto,
il provvedimento custodiale è fondato su mere illazioni non adeguatamente motivate.
b) Nullità dell’ordinanza, per violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta
sussistenza di esigenze cautelari; il Tribunale ha giustificato la misura cautelare in carcere
in quanto unica misura adeguata una volta dimostrata la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ma non ha

3

detto “Turi pane” , nonché “Turi do Mitogio”, che i militari identificano in Salvatore

considerato i positivi elementi offerti dalla difesa per contestare e contrastare l’ipotesi
accusatoria, in specie della intervenuta riabilitazione del Del Popolo, che presuppone una
concreta ed accertata buona condotta del ricorrente protratta nel tempo, che supera la
presunzione relativa di legge. In via subordinata, le esigenze cautelari, qualora sussistenti,
avrebbero potuto essere tutelate mediante l’applicazione di una misura meno afflittiva,
così come disposto nei confronti di altri indagati, in modo tale da consentire al ricorrente di
continuare a lavorare presso la ditta con cui è impiegato da diversi anni e di non perdere

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità e comunque manifestamente infondati.
1.Col primo motivo di ricorso si contesta l’acquisizione di un quadro indiziario di
sufficiente gravità ed univocità per configurare l’elevata probabilità della partecipazione del
ricorrente ai delitti ascrittigli.
Giova ricordare in via preliminare che, ai fini dell’emissione di una misura cautelare
personale, per integrare il requisito dei “gravi indizi di colpevolezza”, preteso dall’art. 273
cod.proc.pen., devono essere acquisite emergenze probatorie, di natura logica o
rappresentativa, che, contenendo “in nuce” gli elementi costitutivi della fattispecie penale
contestata, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, ma consentono, per la
loro consistenza, di prevedere che nel prosieguo delle indagini saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità ed al tempo stesso giustificato una qualificata probabilità di
colpevolezza (Cass. sez. 6, n. 35671 del 06/07/2004, sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007,
Cuccaro ed altri, rv. 237475; sez. 1, n. 20536 del 13/4/2011, Palmanova, rv. 250296). In
particolare, questa Corte ha affermato: “In tema di misure cautelari personali, la nozione
di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso
modo del termine analogo inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato
giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è
sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata
probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non
devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art.
192, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall’art. 273, comma primo bis,
cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non
il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli
indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (Cass. sez. 5, n. 36079 del
05/06/2012, Fracassi e altri, rv. 253511).
Ciò posto ritiene la Corte che il Tribunale di Catania con l’ordinanza impugnata abbia
offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri normativi delle ragioni
4

l’occupazione e l’unica fonte di reddito per sostenere se stesso e la sua famiglia.

della decisione assunta di conferma del provvedimento impositivo della massima misura
coercitiva.
1.1 Quanto alla ricostruzione della condotta di partecipazione al delitto associativo di
cui al capo A), la prima e fondamentale obiezione mossa dal ricorrente investe la
correttezza e la congrua giustificazione dell’identificazione, operata dai giudici cautelari,
nella sua persona di tale “Turi” o “Ture”, inteso anche “Turi Scazzelletta”, oggetto di
riferimenti nelle conversazioni intercettate nei confronti del coimputato Vincenzo
Lonnonaco. Al riguardo l’ordinanza ha esposto una pluralità di elementi indicativi della

“Ture” al prenome Salvatore, nell’ammissione da parte dell’indagato, di essere
soprannominato Scazzelletta, nel frequente accostamento tra i due pseudonimi nella forma
“Turi Scazzelletta”, nel fatto che anche nei passaggi dei dialoghi in cui era menzionato il
solo Turi, il riferimento alla sua persona era deducibile da altri particolari, quali il rapporto
con i generi e la loro professione, riscontrati dalle indagini condotte dalla p.g., oppure con
Vincenzo Savoca, detto “Ciaredda”, il meccanico avvistato più volte in compagnia del
ricorrente ed in un’occasione anche di Pietro Carmelo Olivieri e risultato in contatti
telefonici con alcuni coindagati. Inoltre, è stata evidenziata anche la riferibilità alla sua
persona delle cautele utilizzate per non compiere condotte indizianti, quali il rifiutarsi di
recarsi a casa del Lomonaco detenuto agli arresti donniciliari, di essere contattato per
telefono direttamente, ma soltanto mediante intermediari, latori di messaggi verbali o di
richieste di convocazione, previa organizzazione dì “staffette”; tale atteggiamento
prudenziale è stato posto in relazione alle pregresse esperienze giudiziali e detentive del
ricorrente, che l’avevano indotto a temere di essere nuovamente oggetto d’investigazioni.
1.2 Per confutare le pertinenti e congrue osservazioni del Tribunale, che danno conto
delle ragioni della compiuta identificazione, il ricorrente oppone argomenti volti a
contestare l’interpretazione delle conversazioni intercettate, che però non possono essere
oggetto di apprezzamento da parte di questa Corte per due ordini di ragioni: da un lato,
infatti, non viene citato l’intero testo del dialogo richiamato, di cui si è soltanto riassunto il
significato o citata la singola frase, incorrendo in ciò il ricorso nel difetto di autosufficienza,
perché pretende dal giudice di legittimità la diretta compulsazione degli atti, compito del
solo giudice di merito; dall’altro le obiezioni sono genericamente formulate e non
contrastano efficacemente tutti i rilievi esposti nell’ordinanza impugnata. In particolare:
-che la conversazione ambientale del 4/6/2013, prog. n. 2236, sia intercorsa tra il
coindagato Vincenzo Lomonaco ed un suo omonimo cugino non rileva, dal momento che
anche l’ordinanza impugnata afferma che il ricorrente non è stato intercettato
direttamente;
-i soggetti indicati nelle conversazioni ambientali del 13/6/2013, prog. n. 3518, quali
generi di tale “Scazzelletta”, sono stati correttamente identificati, dal momento che il loro
congiunto cui si riferiscono gli interlocutori è anche chiamato “Turi” abbreviazione non

5

fondatezza di tale operazione, consistenti nella corrispondenza dell’abbreviativo “Turi” o

riferibile a chi si chiami Angelo e comunque gli atti che dovrebbero avvalorare l’assunto
difensivo sono rimasti imprecisati;
-la deduzione che altri personaggi a nome “Salvatore”, oppure Del Popolo, con il
soprannome “Scazzelletta” siano stati oggetto d’indagini non viene corroborata
dall’indicazione puntuale e con riferimenti precisi di atti investigativi che li abbiano
riguardati, in modo da poter attribuire concretezza alla doglianza sulla loro omessa
considerazione;
– la contrapposizione fra Vincenzo Lomonaco ed il cugino Giuseppe Lomonaco, militante nel

Turi si identifichi in Salvatore Lomonaco non tiene conto dell’uso congiunto del
soprannome individualizzante “Scazzelletta” e del fatto che il riferimento a Turi diversi era
accompagnato dal rispettivo soprannome, come nel caso di Turi pane e di Turi del Mitogio;
– nella conversazione ambientale del 20/5/2013, prog. n. 1213, l’accenno a Turi effettuato
da Vincenzo Lomonaco, parlando delle presunte estorsioni in pregiudizio delle ditte
Mannino e Vagliasindi, di cui egli riferiva a Davide Lonnonaco ed al cugino Salvatore
Lonnonaco, non può riguardare quest’ultimo perché riguardante soggetto assente e diverso
dai dialoganti;
-quanto emergente dalle conversazioni del 19/5/2013, del 20/5/2013 e del 21/5/2013 non
può prendersi in considerazione perché trattasi di conversazioni non esaminate
nell’ordinanza impugnata, non riportate integralmente e la cui trascrizione non è stata
nemmeno allegata all’impugnazione, quindi non rese accessibili per questa Corte;
-altrettanto dicasi quanto alla conversazione ambientale nel corso della quale Alessandro
Fisauli avrebbe commentato il riconoscimento fotografico degli autori delle richieste
estorsive, non effettuato nei riguardi del Del Popolo, dal momento che non è dato sapere
chi avrebbe riconosciuto, né disporre del relativo verbale o della trascrizione della
conversazione, risultando dunque la circostanza non valutabile.
1.3 Oltre a tali carenze deduttive e dimostrative, deve rilevarsi che il ricorso non
smentisce i dati probatori evidenziati nel provvedimento impugnato più indizianti per
l’esplicito riferimento operato a “Turi Scazzelletta” in merito alle vicende estorsive ed al
suo coinvolgimento nel raggiungimento dell’accordo con gli imprenditori vittime per il
pagamento delle somme richieste, per le lamentele rivoltegli dal Lomonaco e dagli altri
sodali di Giarre, come il Brunetto e l’Olivieri, per l’esiguità degli importi così pattuiti, per le
resistenze nel collaborare con lo stesso Lonnonaco e per le critiche mosse alla gestione del
gruppo di affiliati da questi diretti. Inoltre, non confuta nemmeno quel significativo
passaggio del dialogo ambientale dell’8/6/2013, nel corso del quale il Lomonaco aveva
ricordato come Turi Scazzelletta ed altri sodali di più remota partecipazione alla “famiglia”
in cinquant’anni di militanza non avessero conseguito i risultati da lui ottenuti per il timore
che gli imprenditori potessero denunciarli, il che è univocamente indicativo sia
dell’appartenenza al medesimo sodalizio, che dell’effettivo coinvolgimento nell’sattività
estorsiva.

6

gruppo malavitoso Cintorino, è solo genericamente richiamata, mentre la possibilità che

Deve concludersi che il percorso giustificativo seguito dalla motivazione del
provvedimento impugnato presenta un’analisi critica del materiale probatorio, letto in
modo coordinato e compiuto, che dà conto delle ragioni per le quali si è ravvisata la
gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati e della loro idoneità a fondare la ragionevole
probabilità di colpevolezza del ricorrente, per cui esso supera ampiamente il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato riguarda esclusivamente la verifica
del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono
all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, senza poter attingere l’intrinseca

2. Anche le censure relative alle esigenze cautelari non colgono nel segno: il collegio
del riesame ha motivatamente ravvisato il pericolo di recidivazione specifica in ragione di
pluralità e gravità di condotte illecite, dell’apporto offerto alla consumazione delle iniziative
estorsive, delle modalità esecutive e della concreta capacità a delinquere dimostrata ad
onta dei timori e delle cautele adottate per non incappare nelle indagini; sulla base di tali
elementi ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di altri gravi reati e la
possibilità di una ripresa dei contatti con altri sodali, nonché adeguata la sola misura
custodiale in carcere, il tutto con motivazione sintetica, ma congrua rispetto alle risultanze
fattuali, oltre che sufficiente ad esternare le ragioni della decisione. Che poi egli abbia
conseguito la riabilitazione da precedenti condanne non è in grado di inficiare la tenuta
logica dei rilievi operati dal Tribunale e fondati sui dati fattuali acquisiti, confermando
soltanto l’atteggiamento prudente che gli aveva suggerito di non esporsi con contatti ed
incontri in grado di suscitare sospetti.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in relazione ai profili di
colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma
iin favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015.

consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA