Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1316 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1316 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIETANZA RAFFAELE N. IL 13/03/1981
avverso l’ordinanza n. 617/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 30/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
1,1–.
lege/sentite le conclusioni del PG Dott. A (..)Ce-t

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/11/2015

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Pietanza Raffaele è indagato per i reati di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di frodi sportive, truffe ed
altro (capo 13), di frode in competizioni sportive (capi 23 e 24), di
sequestro di persona a scopo di estorsione (capo 30) e di detenzione
e porto di armi in luogo pubblico (capo 31). A suo carico il GIP del
Tribunale di Brindisi, dopo averne convalidato il fermo richiesto
dalla Procura distrettuale di Catanzaro, ha emesso la misura
cautelare della custodia in carcere, dichiarando nel contempo la sua
incompetenza per territorio in favore del GIP del Tribunale di
Catanzaro. Questi, in applicazione del disposto dell’art. 27 c.p.p., ha
applica analoga misura con ordinanza del 10 giugno 2015, avverso
la quale ha formulato richiesta di riesame l’interessato eccependo,
anche in questo caso, l’incompetenza per territorio dell’autorità
giudiziaria catanzarese per essere competente, ai sensi dell’art. 16
c.p.p., quella di Bologna, tanto giacchè contestato, a carico del
ricorrente, il reato di cui all’art. 630 c.p., da ritenersi il più grave tra
quelli di cui all’accusa, reato commesso, per il capo di imputazione,
in Gatteo.
Decidendo pertanto su tale ultima richiesta, il Tribunale di
Catanzaro accoglieva l’eccezione difensiva e per l’effetto
dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Bologna, confermava l’ordinanza impugnata resa ai
sensi dell’art. 27 c.p.p. dal GIP Catanzarese e disponeva, infine, la
trasmissione degli atti alla Procura distrettuale petroniana.
2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato,
assistito dal difensore di fiducia, il quale, con un unico motivo, ne
denuncia la illegittimità per violazione degli artt. 27 e 309 c.p.p. e
vizio della motivazione sul punto.
Si duole, in particolare, la difesa ricorrente: il tribunale calabrese,
nel dichiarare la sua incompetenza per territorio a decidere sulla
richiesta del Pietanza, non ha ritenuto di decidere sulle questioni di
diritto e di merito devolute alla sua cognizione non applicandosi ai
giudizi di impugnazione l’art. 291 co. 2 c.p.p. come da
insegnamento di legittimità; nel caso di specie l’ordinanza genetica
del GIP catanzarese risultava adotta già ai sensi dell’art. 27 c.p.p.,
di guisa che si ha la singolare situazione di un indagato nei cui
confronti sono state adottate già due identiche misure cautelari
personali da giudice dichiaratosi incompetente, di guisa che il
1

3. Il ricorso è infondato.
La difesa ricorrente pone in primo luogo la questione se il termine
di venti giorni posto dall’art. 27 c.p.p. come termine massimo entro
il quale la misura cautelare adottata da giudice incompetente deve
essere rinnovata da quello competente, in ipotesi di incompetenza
dichiarata dal tribunale per il riesame debba essere conteggiata dal
momento della prima ordinanza ovvero da quello della decisione da
parte del tribunale.
Ritiene la corte fondata la seconda delle due opzioni appena
riassunte, sul rilievo che, nel caso in esame, il Tribunale adito, nel
dichiarare la propria incompetenza per territorio, ha comunque
provveduto a confermare l’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 27
c.p.p..
Ed invero, come da insegnamento costante della Corte,
l’incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare
può essere dedotta con le impugnazioni de libertate e,
conseguentemente, riconosciuta dal giudice del riesame o da quello
di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di
competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la
sussistenza del presupposto dell’urgenza che, ai sensi dell’art.291
comma secondo cod. proc. pen., legittima, nel caso, il giudice
richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Ne
consegue che l’incompetenza eventualmente dichiarata dal giudice
dell’impugnazione renderà provvisoria l’efficacia del provvedimento
cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il
disposto dell’art. 27 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 4, n. 30328 del
21/06/2005, Rv. 232027; N. 16475 del 2006 Rv. 234088) ed è da
tale momento che decorrerà il termine di venti giorni ivi previsto
Per l’adozione del provvedimento definitivo da parte del giudice

termine di efficacia della misura, ai sensi proprio dell’art. 27 c.p.p.,
deve ritenersi ormai ampiamente decorso; il GIP di Catanzaro
infatti ha declinato la sua incompetenza ed il termine imposto
dall’art. 27 c.p.p. in relazione a tale ultima determinazione è stato
superato, circostanza questa della quale avrebbe dovuto prendere
atto il giudice del riesame dichiarando la inefficacia della misura
impugnata; in ogni caso l’ordinanza del GIP di Catanzaro non ha
valutato i dati indizianti a carico dell’indagato e la circostanza che
questi aveva reso parziale confessione; neppure ha valutato il
giudice del riesame gli ulteriori rilievi processuali sottoposti dalla
difesa.

competente (Cass., Sez. 3, n. 25500 del 23/04/2009, Rv.243904), di
guisa che nessun rilievo di illegittimità è riferibile al provvedimento
impugnato sotto l’esposto profilo.
Quanto alle ulteriori censure difensive, relative ai rilievi circa
l’urgenza del provvedimento cautelare stante la confessione
parziale degli addebiti da parte dell’indagato ed a quelli processuali
ulteriormente dedotti con la richiesta di riesame, osserva la corte
che si verte, nell’un caso e nell’altro, in doglianze palesemente
generiche ed aspecifiche, giacchè non dimostrata l’incidenza della
confessione parziale dell’indagato, non illustrata nella sua
concretezza, sulla urgenza del provvedimento e per nulla indicate le
ulteriori censure procedimentali il cui esame risulterebbe
pretermesso dall’organo giudicante.

4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed al rigetto consegue, ai
sensi dell’art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Roma, addì 4 novembre 2015

trasmessa copia ex art. 23
n, 1 ter L. 8-8-95 n. 332
174 GEN 2018
Roma, H

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