Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1314 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1314 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE ASSISE APPELLO CATANIA nei confronti di:
TRIBUNALE CATANIA
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA
AGENZIA NAZ. PER L’AMM.NE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI
con l’ordinanza n. 1/2015 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA,
del 07/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A,„32…,_ ,0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/11/2015

1. Presso la terza sezione penale del Tribunale di Catania, da parte
della Prelios Credit Servicing SpA procuratore speciale della Island
Refinancing s.r.1., in relazione alla sentenza n. 738/2009
pronunciata il 16.3.2009 dal Tribunale di Catania, passata in
giudicato il 4 ottobre successivo, con la quale Laudani Alfio è stato
condannato per il reato di cui dell’art. 12-quinquies 1. 356/1992 ed è
stata disposta la confisca delle società “Rizzo Costruzioni s.r.1”. e
“C.G. Fratelli Rizzo s.n.c.”, veniva depositata domanda ai sensi
dell’art. 1, co. 199 e ss., L. 228/12 di ammissione di credito
ipotecario a valere sui beni come innanzi confiscati ai sensi dell’art.
12-quinquies 1. 356/19-92 con la sentenza innanzi richiamata.
La domanda veniva rimessa dal tribunale alla Corte di assise di
Catania, individuata come giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.
665 c.p.p., co. 4, giacchè giudice che aveva emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (sentenza del
7.1.2011, modificativa di quella di prime cure e divenuta definitiva
il 2.12.2012) e dalla corte detta restituito al giudice rimettente per
ragioni contrarie al riconoscimento della sua competenza,
comunque, al più, da individuare nella corte di assise di appello in
quanto riformata la pronuncia in primo grado.
Con provvedimento interno del 28 maggio 2014 la terza sezione del
tribunale rimetteva gli atti, invocandone le determinazioni quanto
alla trattazione dell’incidente in executivis, al Presidente il quale,
con atto del 5 giugno successivo, li restituiva, indicando come
giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 co. IV c.p.p.,
esplicitamente richiamato, la Corte di assise di appello cui gli atti
venivano pertanto rimessi.
2. La Corte in tal modo da ultimo investita, con ordinanza del 16
marzo 2015, preso atto del contrasto negativo di competenza, ai
sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p. investiva la Corte di Cassazione per la
soluzione del conflitto e con argomentata quanto lodevolmente
chiara motivazione, osservava: la Prelios Credit Servicing SpA,
nella qualità di procuratore speciale della Island Refinancing s.r.1.,
agisce quale terzo creditore ipotecario in buona fede, ai sensi della

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

legge 24.12.2012, n. 228, comma 199, per l’ammissione di crediti
rinvenienti da mutui concessi alle due società, “Rizzo Costruzioni
s.r.1”. e “C.G. Fratelli Rizzo s.n.c.”, nel 1998 e nel 1996 ed in parte
rimasti inadempiuti, mutui garantiti da ipoteche sui beni confiscati
con la sentenza di condanna pronunciata il 16.3.2009, n. 738/2009,
dal Tribunale di Catania, sez. 3°, a carico di Laudati Alfio, effettivo
titolare di essi; la norma appena richiamata, l’art. 1 co. 199 1.
228/2012, come è noto, stabilisce che, entro un dato termine, i
titolari di crediti tutelabili ai sensi della novellata disciplina (sono
quelli indicati nel precedente comma 198), a pena di decadenza
sono tenuti a proporre domanda di ammissione del credito ai sensi
dell’art. 58, co. 2, d. lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) al
“giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la
confisca”; il successivo co. 200 disciplina la procedura di
ammissione ed in tale contesto stabilisce al secondo periodo che “si
applicano le disposizioni di cui all’art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8
e 9 del codice di procedura penale”; la questione che si pone nella
fattispecie concreta è data dalla individuazione, certamente non
agevole, di tale giudice dell’esecuzione, genericamente indicato dal
comma 199, il quale, ai sensi del comma successivo, il co. 200,
corrisponde alla domanda di ammissione, applicando, sul piano
processuale, le disposizioni dell’art. 666 c.p.p.; la legge quindi,
giova ribadirlo, usa la formula “giudice dell’esecuzione presso il
tribunale che ha disposto la confisca”, giudice certamente diverso
da quello di cui al primo comma dell’art. 666 c.p.p., esplicitamente
non richiamato dal comma 200 che viceversa richiama l’intero
articolo 666 c.p.p. ad esclusione proprio del primo e del settimo
comma; l’esclusione del richiamo al primo comma dell’art. 666
c.p.p. esclude pertanto che il legislatore abbia inteso individuare il
“giudice dell’esecuzione” che ammette il credito del terzo in buona
fede in quello del procedimento di esecuzione di cui agli art. 665 e
segg. c.p.p., di guisa che occorre seguire altre soluzioni
interpretative e valorizzare l’espressione compiutamente inserita
nella norma, “il giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha
disposto la confisca”; di qualche utilità può essere la recente
pronuncia delle ss.uu. civili della corte suprema, la n. 10532 del
2013, la quale indica il giudice dell’esecuzione nel tribunale delle
misure di prevenzione e “ciò perché —annotano le ss.uu. civili- in

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che si verte, con certezza, in
una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28
c.p.p., poichè due organi giurisdizionali, in funzione di giudici
dell’esecuzione, hanno rifiutato di prendere in esame una istanza di
ammissione del credito vantato dal terzo in buona fede ai sensi della
procedura di cui ai commi 199 e segg. 1. 228/2012 e del richiamato
art. 58 co. 2 d. lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), determinando
una situazione di stallo processuale al quale occorre porre rimedio.
3.1 La prima questione interpretativa posta dal conflitto in esame
attiene all’applicabilità o meno della disciplina portata dai commi
191 e segg. dell’art. 1 1. 228/2012 alla fattispecie in esame, posto
che parte istante ha proposto domanda ai sensi del comma 198, ai
sensi del quale, legittimati ad essa sono i creditori muniti di ipoteca
iscritta sui beni di cui al comma 194, il quale, a sua volta, fa
riferimento esplicito ai beni confiscati all’esito dei procedimenti di
prevenzione. La disciplina introdotta dai commi citati, inoltre,
richiama esplicitamente il procedimento per la tutela dei terzi nel
procedimento di prevenzione di cui all’art. 58, co. 2, del d. lgs.
6.9.2011, n. 159, anch’esso quindi esplicitamente destinato alla
confisca di prevenzione, mentre il conflitto denunciato fa
riferimento alla tutela del terzo creditore ipotecario su bene
confiscato all’esito di processo penale conclusosi con la condanna
dell’imputato, accusato del reato di cui all’art. 12-quinquies 1.
356/1992.

La questione va risolta nel senso dell’applicabilità alla confisca
disposta all’esito della richiamata condanna della disciplina di cui ai

materia di misure di prevenzione il giudice dell’esecuzione è lo
stesso tribunale che ha disposto la confisca; appunto il tribunalemisure di prevenzione conclusione … avallata anche dal
comma 203 che fa riferimento “al tribunale del luogo che ha
disposto la confisca”; di qui la conclusione che non può
individuarsi il giudice dell’esecuzione nella fattispecie in esame
nella Corte di assise di appello di Catania giacché non individuabile
tale giudice, indicato dal comma 199 cit., in applicazione delle
regole generali di cui agli artt. 665 e seg. c.p.p., ma di quelle
speciali rispetto ad esse introdotte con la 1. 228/2012.

Il provvedimento ablatorio per il quale è causa, appare utile
ribadirlo perché premessa necessaria del sillogismo logico a
sostegno della decisione, risulta adottato come sanzione accessoria
inflitta a carico di imputato condannato ai sensi dell’art. 12quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella 1. 7 agosto
1992, n. 356, sanzione accessoria imposta dal primo comma del
successivo art. 12-sexies della stessa legge. Ebbene, il comma 4-bis
di tale articolo (l’art. 12-sexies appunto) aggiunto dall’art. 24 1. 13
febbraio 2001 n. 45 e da ultimo sostituito dall’art. 1 co. 190 della 1.
228/2012, esplicitamente ed inequivocabilmente statuisce che le
disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati previste dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e
confisca previsti dai commi da 1 a 4 dell’art. 12-sexies eppertanto
anche alle confische, come quella per cui è causa, ordinate ai sensi
dell’articolo precedente (l’art. 12-quinquies) ancorchè non
riconducibili alla tipologia dei provvedimenti di prevenzione. La
proposta lettura ermeneutica delle norme si qui richiamate trova poi
conferma sistematica nella circostanza che la novella integrativa
della disciplina di rigore riconducibile all’art. 12-sexies, ed in
particolare la sostituzione del comma 4-bis il quale esplicitamente
richiama la disciplina di prevenzione regolata in via generale dal
c.d. codice antimafia (d. lgs. 159/2011), sia stata affidata all’art. 1
co. 190 della 1. 228/2012 e cioè al comma introduttivo di quella
particolare disciplina articolata per la tutela del terzo creditore
ipotecario di bene confiscato con finalità di prevenzione.
Tanto, peraltro, annota la Corte, in sintonia con l’intento perseguito
dal legislatore, non da oggi, di pervenire per il terzo creditore
titolare di diritti su beni confiscati ( sequestrati) ad una disciplina
unitaria non soltanto in relazione alla materia della prevenzione ma,
altresì, a tutte quelle tipologie di provvedimenti ablatori ispirati alla
medesima esigenza di contrasto della criminalità organizzata.
3.2 Tanto premesso può ora più agevolmente provvedersi alla
regolamentazione del conflitto, sostanzialmente seguendo le
condivisibili argomentazione del giudice rimettente.

commi 198 e segg. dell’art. 11. 228/2012 e tanto afferma la corte
sulla base dei seguenti argomenti.

Appare utile, infine, il richiamo a Cass., ss.uu. civili n. 10532/2013
che, delibando una questione civile nella quale si poneva analoga
questione di individuazione concreta del giudice dell’esecuzione
indicato dal comma 198 cit., sono pervenute alla conclusione che
tale giudice sia il tribunale delle misure di prevenzione.
3.3 In conclusione il conflitto dedotto va risolto indicando il giudice
competente a conoscere la domanda proposta dal terzo creditore
ipotecario ai sensi dell’art. 1 co.198 1. 228/2012, di cui in premessa,
nel Tribunale delle misure di prevenzione di Catania, perché
disposta la confisca dedotta nel procedimento di cui al conflitto
dall’autorità giudiziaria etnea e ciò in applicazione dei seguenti
principi di diritto:
Il “giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la
confisca” di cui al comma 199 della 1. 24 dicembre 2012, n. 228 è
il tribunale delle misure di prevenzione presso l’autorità

Il terzo creditore ipotecario, nella concreta fattispecie in esame,
agisce ai sensi del comma 199 dell’art. 11. 228/2012, norma questa
applicabile per la tutela dei crediti indicati nel precedente comma
198, che indica il giudice competente a ricevere la domanda nel
“giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la
confisca”, giudice certamente diverso dal giudice dell’esecuzione
disciplinato in via generale dal procedimento di esecuzione di cui
agli artt. 665 e segg. c.p.p., posto che il successivo comma 200,
come opportunamente posto in evidenza dal giudice rimettente,
stabilisce che la relativa procedura si svolga nelle forme previste dai
commi, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 666 c.p.p., eppertanto
esplicitamente espungendo dal richiamo il comma che, nell’articolo
detto (l’art. 666 c.p.p.), individua il giudice dell’esecuzione
competente in via generale nella materia esecutiva penale. E quindi,
se il giudice dell'”esecuzione presso il tribunale che ha disposto la
confisca” non può essere il giudice di cui al primo comma dell’art.
666 c.p., rimane il giudice delle misure di prevenzione, giudice
peraltro indicato da tutte le norme richiamate dal comma 4-bis
dell’art. 12-sexies (il comma 190 che l’ha introdotto, il comma 194
che indica l’ambito della materia trattata, il comma 198 ed infine il
comma 199, che richiama in via generale la materia della confisca
di prevenzione di cui al c.d. codice antimafia).

giudiziaria che ha disposto la confisca stessa e non già il giudice
dell’esecuzione di cui all’art. 665 c.p.p.”;
competente a conoscere la domanda proposta ai sensi dell’art.
1 co. 198 e segg. 1. 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo creditore
in buona fede, titolare di garanzia reale sul bene confiscato in
applicazione del combinato disposto degli artt. 12-quinquies e
sexies, è il tribunale delle misura di prevenzione presso
l’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa, giacchè
in tali sensi statuito dall’art. 12 sexies cit., comma 4-bis, come
sostituito dal comma 190 dell’art. 1 1. 228/2012, che richiama le
disposizioni in materia di confisca di cui al d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159 a loro volta richiamate dal comma 199 legge
anzidetta”.
P. Q. M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui
dispone trasmettersi gli atti.
Roma, addì 4 novembre 2015

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