Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1312 del 04/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1312 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCARELLA FABIO N. IL 23/08/1972
avverso l’ordinanza n. 201/2014 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
06/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ONI A BOZ;
lette/stie-le c9nc1usioni del PG Dott.
dt,i) 44

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/11/2015

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 6 novembre 2014 il Tribunale di Siracusa, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal condannato Fabio
Mancarella, volta ad ottenere la rideterminazione della pena a lui inflitta per il
delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con sentenza emessa dal G.U.P. del
Tribunale di Messina in data 21/12/2005, riformata dalla Corte di Appello di Messina
il 25/10/2006 ed irrevocabile il 20/3/2007, che lo aveva condannato ad anni otto di

comma 1, d.p.r. 309/90.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Mancarella personalmente, il quale ha lamentato erronea e falsa applicazione della
legge penale. Secondo il ricorrente, l’incidente di esecuzione trova il suo
fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4-bis e
4- vicies ter; tale declaratoria ha comportato il ripristino della previgente disciplina
di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e l’obbligo per il giudice dell’esecuzione,
superando la preclusione del giudicato, di rideterminare la pena alla luce dei diversi
limiti edittali con effetti favorevoli al reo, come affermato dalla recente pronuncia
delle Sez. Unite del 29/5/2014, Gatto.
3. Con requisitoria scritta depositata il 10 aprile 2015 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Aurelio Galasso, ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza del
ricorrente perché proposta in riferimento alla pena detentiva, inflittagli per delitto
avente ad oggetto quantitativi di sostanza stupefacente del tipo “leggero”, per il
quale, all’esito della pronuncia di incostituzionalità, resa con la sentenza della Corte
Costituzionale nr. 32 del 2014, degli artt. 4- ter e 4-vicies ter della legge nr.
49/2006, è stata ripristinata la vigenza dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 nel
testo anteriore alle modifiche apportate con le norme di riscontrata
incostituzionalità con la conseguente applicabilità di un trattamento sanzionatorio
più mite rispetto a quello caducato, per i più favorevoli estremi edittali di pena,
compresa tra due e sei anni di reclusione e tra euro 5.164 ed euro 77.468 di multa.
Ha quindi ritenuto che la pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile resti
insensibile ai sopravvenuti mutamenti di disciplina normativa e vada espiata per

1

reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione al delitto di cui all’art. 73,

intero per l’avvenuto esaurimento dell’applicazione di ogni norma penale incidente
sul trattamento sanzionatorio e che la disposizione di cui all’art. 30 della legge nr.
87 del 1953 si riferisca alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali,
sicchè perchè si verifichi la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna deve
essere intervenuta un’ipotesi di “abolitio criminis”, mentre al momento attuale con
l’entrata in vigore dell’art. 673 cod. proc. pen. l’art. 30 citato deve ritenersi
abrogato.
2.La soluzione così offerta si discosta dagli orientamenti espressi dalle Sezioni

260697, hanno tracciato le linee ermeneutiche fondamentali per la comprensione
della tematica devoluta dal ricorso.
In particolare, innestandosi su un percorso interpretativo già intrapreso da
precedenti decisioni (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, rv. 258650; Sez.
U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, rv. 232610), si è affermato che in linea di
principio la formazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile
all’accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto
esecutivo ai mutamenti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in
quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell’ordinamento processuale il
suo valore a garanzia della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche,
oggetto di accertamento giudiziale e della libertà individuale, non perseguibile per
lo stesso fatto illecito quando sia pronunciata condanna irrevocabile, ciò nonostante
non esplica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione
legislativa di plurimi strumenti che consentono al giudice dell’esecuzione di operare
interventi integrativi o modificativi delle statuizioni già divenute definitive, primo fra
tutti la possibilità di revoca della sentenza di condanna di cui all’art. 673 cod. proc.
pen..
E’ stato quindi affrontato il tema della distinzione ontologica tra declaratoria di
incostituzionalità della norma penale ed ordinario intervento legislativo abrogativo,
giustificato da mutata considerazione delle finalità da perseguire con le disposizioni
penali: nel primo caso la pronuncia di illegittimità costituzionale travolge sin
all’origine la norma scrutinata secondo un fenomeno diverso da quello
dell’abrogazione, che limita l’efficacia della sua applicazione a fatti verificatisi sino
ad un certo limite temporale, potendo dar luogo a successione di leggi nel tempo in
relazione alla diversa regolamentazione della stessa materia introdotta. Pertanto,
nella prima situazione, poichè la norma incostituzionale viene “espunta
dall’ordinamento proprio perché affetta da invalidità originaria” sorge l’obbligo per i
giudici avanti ai quali si invocano le norme dichiarate incostituzionali di non
applicarle, obbligo vincolante anche quando il contrasto con i valori costituzionali sia
riscontrato in disposizione di legge penale sostanziale, diversa da quella

2

/-L15K-

Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv.

incriminatrice perché incidente soltanto sulla pena, così divenuta illegale nella sua
misura, sebbene irrogata a punizione di un fatto di imnnodificata illiceità penale.
Ne discende che “tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza
penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata
incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico, ovviamente nei limiti
in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già
compiuti e del tutto consumati”. In tal modo, in aderenza al disposto dell’art. 30,
comma 4, della L. n. 87 del 1953, secondo il quale, quando in applicazione della

condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali, si è precisato, da un
lato che l’omesso inserimento nel testo dell’art. 673 cod.proc.pen. del caso di
declaratoria di incostituzionalità di norma penale relativa al solo trattamento
sanzionatorio non impedisce l’esercizio dei poteri del giudice dell’esecuzione,
dall’altro che la rilevanza della pronunzia di incostituzionalità della disposizione sulla
pena incontra il limite dell’esaurimento del rapporto esecutivo.
2.2 Tali principi hanno poi ricevuto ulteriore precisazione per effetto di un
successivo intervento delle Sez. Unite di questa Corte con la sentenza nr. 33040 del
26/2/2015, Jazouli, rv. 264205, la quale ha stabilito che “È illegale la pena
determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia
basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R.
309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del
fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014,
anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti
edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della
novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità” (in
tal senso in precedenza anche Cass. sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, De Simone,
rv. 261688; sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, rv. 261581).
2.3 In base alle considerazioni sinora svolte, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, che dovrà procedere ad nuova
determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod.pen., attenendosi ai seguenti
due parametri: a) il rispetto dei limiti edittali dell’art. 73 previsti, in relazione alla
tipologia di condotta e di sostanza stupefacente oggetto di contestazione nel
presente processo, dal D.P.R. n. 309 del 1990 prima delle modifiche apportate dalla
L. n. 49 del 2006, poi dichiarate incostituzionali con sentenza della Consulta n. 32
del 2014; b) le valutazioni già effettuate dal giudice della cognizione, quali
desumibili dal contenuto delle sentenze acquisite, in ordine alla sussistenza del fatto
e alla valenza delle condotte per le quali è intervenuta l’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente.

3

norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di

P. Q. M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Siracusa.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA