Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 131 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 131 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMICO MASSIMILIANO N. IL 16/04/1966
avverso l’ordinanza n. 388/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
12/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
>te/sentite le conclusioni del PG Dott.

eh 44

el■I.2

$T

Uditi
Udit i difensor Avv.;

FAL

.C.S7)

+, •-■•■.

IL.

I

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 4/6/2013, applicava
a Massimiliano Amico, indagato di associazione per delinquere finalizzata,
in particolare, alla emissione ed alla annotazione di fatture per operazioni
inesistenti, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere;
10 quater, d.Lvo 74/2000.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame
avanzata nell’interesse dell’indagato, con ordinanza del 12/7/2013, ha
confermato il mantenimento della misura restrittiva in atto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’Amico, con i seguenti motivi:
-ha errato il giudice del riesame a ritenere sussistente la gravità indiziaria
circa la imputazione di partecipazione qualificata del prevenuto ad una
associazione per delinquere, in quanto promotore e capo; associazione
costituita al fine di garantire alla Orceana Costruzioni s.p.a. la
consumazione di più reati fiscali: infatti, se solo il decidente avesse
correttamente esaminato quanto osservato dalla difesa, con puntuali
richiami a rilevanti fonti probatorie, quali le dichiarazioni di Sara Festa,
avrebbe rilevato l’attività estorsiva addebitata a Piceni, Salvoni e Scarsetti
in danno del ricorrente, e, di certo, escluso la predetta gravità indiziaria
circa il ruolo attribuito all’Amico, il quale, invece di promotore e capo
della consorteria criminosa, doveva essere riconosciuto vittima delle
illecite attività, poste in essere in danno di costui dai predetti Piceni,
Salvoni e Scarsetti;
-ha errato, altresì il Tribunale nel ravvisare l’esigenza cautelare di cui
all’art. 274 lett. c), pur risultando la impraticabilità della paventata
reiterazione dei reati contestati, visto che la Orceana Costruzioni S.P.A. di
cui l’Amico era amministratore è stata dichiarata fallita, con sentenza n.

i

venivano contestati al prevenuto anche i delitti di cui agli artt. 2, 8, 10 e

275/2012, dal Tribunale di Brescia e tutte le quote di tutte le società
riferibili al prevenuto risultano sequestrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente a sostegno del mantenimento della
misura cautelare personale massima.
In sintesi la difesa del prevenuto, con i motivi di annullamento formulati,
eccepisce la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’Amico, in relazione ai reati in contestazione, ravvisati dal decidente a
seguito di una inesatta valutazione delle emergenze investigative;
contesta, altresì, la ritenuta esigenza cautelare, ex art. 274, lett. c)
cod.proc.pen., contrastata dalla documentazione inoltrata in atti, dalla
quale risulta che la Orceana Costruzioni s.p.a. è stata dichiarata fallita e
tutte le quote intestate al prevenuto sono state sottoposte a sequestro;
di tal chè è insostenibile ritenere sussistente l’esigenza cautelare in
questione, non essendovi la possibilità per il ricorrente di perpetrare gli
illeciti fiscali contestati.
Orbene, il Tribunale dà contezza di avere proceduto ad una compiuta e
mirata analisi valutativa di tutti gli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, svolgendo un discorso giustificativo, compiuto ed esaustivo,
posto a sostegno della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
a carico dell’Amico per i reati in contestazione: il quadro indiziario è
individuato, oltre che negli esiti delle verifiche della Guardia di Finanza,
tramite consultazioni di banche dati, sopralluoghi, acquisizioni di
dichiarazioni i.v.a., compendiate in numerose annotazioni, tutte riportate
nella relazione conclusiva, depositata presso la Procura della Repubblica
di Brescia in data 8/6/2011, anche nelle risultanze delle intercettazioni

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,

telefoniche, telematiche e ambientali, nonché nelle dichiarazioni rese da
Michela Forlani, Sara Festa e Caterina Provezza (sentite ex art. 362
cod.proc.pen. il 20/6/2013), addette, per lungo tempo in lavori di
segreteria e di scritturazione contabile, presso le società di comodo,
appartenenti all’unica galassia gravitante attorno alla Orceana Costruzioni

Lo schema illecito, ripetuto negli anni, grazie all’utilizzo delle società
cosiddette “cartiere”, si è articolato in un intreccio di complesse
operazioni finanziarie e contabili, imperniato tanto sulla emissione ed uso
di fatture per operazioni inesistenti, quanto sulla indebita compensazione
tra inesistenti crediti i.v.a. e debiti previdenziali ed assistenziali.
Ad avviso del Tribunale, in altri termini, è emerso che le società fittizie,
create con finalità strumentali alla evasione fiscale, sono state fin da
subito dotate di ragguardevoli crediti i.v.a., grazie ad acquisti inesistenti,
in genere alle stesse fatturati dalla Orceana Costruzioni, di cui l’Amico era
legale rappresentante ed amministratore; acquisti inesistenti, ma
comunque astrattamente plausibili e apparentemente insospettabili,
tenendo conto della fisiologica necessità, per una società appena
costituita, di approvvigionarsi dei beni e dei materiali strumentali
necessari alla attività commerciale.
I crediti, così fraudolentemente maturati, sono stati compensati
indebitamente, fino ad esaurimento, con debiti previdenziali e
assistenziali relativi ad una moltitudine di rapporti lavorativi,
formalmente instaurati con lavoratori di fatto, impiegati, per lo più alle
dipendenze di una delle società collegate a quella amministrata
dall’Amico ( la P.F.S. Costruzioni s.r.l. ).
Il primo motivo di annullamento non può trovare ingresso, in quanto in
tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per
cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche
norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del

/i„

s.p.a..

provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non
anche quando, come nella specie, propone censure che riguardino la
ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate dal giudice di merito ( ex multis Cass.
15/12/2008, n. 46124).

c) cod.proc.pen., a carico dell’Amico, il giudice del riesame ha ritenuto di
mantenere la misura restrittiva massima in atto, evidenziando come
l’avere preso parte alla contestata associazione per delinquere; l’avere
pianificato e realizzato un complesso progetto criminoso, coinvolgente un
numero elevato di società e di persone; l’avere perpetuato l’attività
illecita per circa 4 anni e l’avere lucrato ingenti capitali destinati all’Erario
rappresentino, rappresentino elementi che denotano la tendenza
dell’indagato a compiere imprese delittuose con modalità strutturate e
sofisticate, a commettere reati per finalità di indebito profitto, nonché ad
avvalersi, nei propri intenti illeciti, del contributo fiduciario di altri
soggetti, parimenti intranei ad ambienti dediti a condotte di frode ed
evasione fiscale.
In particolare, inoltre, l’Amico risulta essere stato il promotore e il capo
della associazione de qua, colui che, nella veste di titolare della Orceana
Costruzioni s.p.a., era il primo beneficiario del complesso sistema di
evasione fiscale e persona legittimata ad esercitare il proprio potere
direttivo con riguardo alla attività di fatturazione, svolta dalle società
“cartiere”; la stessa genesi repentina di tali società fittizie era influenzata,
se non condizionata, dal volere di costui e dalle esigenze contabili di
Orceana s.p.a..
Conseguentemente, secondo il Tribunale, a giusta ragione, si impone per
il prevenuto il mantenimento della misura della custodia in carcere,
attesa la massima intensità delle ravvisate esigenze di cautela e la
impossibilità di confidare nelle capacità autocustodiali dello stesso.

Quanto alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari, ex art. 274 lett.

A fronte di una argomentazione talmente logica e compiuta, le ragioni
dedotte a sostegno della censura mossa con il secondo motivo di
annullamento si palesano del tutto inconferenti ed, in ogni caso, fattuali.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 22/11/2013.

l’Amico abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA