Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1304 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1304 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’Alpino Mario, nato a Napoli il 23.9.85
imputato art. 6 bis L. 401/89
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6.6.12

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Il presente ricorso viene proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello ha
confermato la condanna che è stata inflitta al ricorrente per avere violato l’art. 6 bis L: 401/89
e l’art. 337 c.p.
La doglianza si esaurisce nella pura affermazione che il giudice di merito ha omesso di
compiere un’approfondita analisi di quanto contestato al prevenuto e che la motivazione è
carente anche in punto di attenuanti generiche e di mancata riduzione della pena.
Il ricorso è palesemente inammissibile per la sua genericità. La richiesta non è, infatti,
sostenuta da alcun apparato argomentativo idoneo ad individuare la fallacia della motivazione
adottata dal secondo giudice, non avendo la difesa illustrato le ragioni specifiche per le quali gli
elementi valorizzati nella pronuncia impugnata non sarebbero idonei a sostenere l’affermazione
di penale responsabilità; in sostanza, essa si limita ad una vaga ed indistinta censura.

Data Udienza: 15/11/2013

E’ stato ripetutamente affermato, per contro, che, ai fini di una valida sostenibilità del
vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) la specificità dei motivi di gravame è un corollario
imprescindibile dovendo essi “contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella,
Rv. 234914).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 15 novembre 2013

Il Cf

sterksore

P.Q.M.

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