Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1303 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1303 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAZZI GIOVANNI N. IL 08/02/1950
avverso la sentenza n. 12694/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 15/11/2013

Con sentenza in data 10/7/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
12/1/2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, con cui il Sig. Giovanni BAZZI è
stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.171-ter, commi 1 e 2, della legge 22
aprile 1941, n.633, commesso il 18/10/2007.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta l’errato calcolo della pena
applicata a titolo di continuazione.

nessuna censura specifica risultava sul punto presentata in sede di appello con riferimento ad
errori nella determinazione della pena. L’odierno motivo di ricorso risulta così non solo
proposto per la prima volta in sede di legittimità, ma è certamente prospettato in termini
generici e tali da non consentire a questa Corte di comprendere quale vizio sia in concreto
lamentato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/11/2013.

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno confermato la pena inflitta in primo grado e che

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