Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1302 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1302 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Serra Lucia, nata a Napoli il 14.10.77
imputata art. 5/b) e d) L. 283/62
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 28.2.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

La ricorrente è stata giudicata responsabile di violazione dell’art. 5 lett. b) e d) L.
283/62 per avere, nella sua qualità di titolare dell’esercizio commerciale, detenuto prodotti
alimentari di vario genere in cattivo stato di conservazione.
Con il presente gravame, si obietta la necessità di distinguere il mero imballaggio di un
prodotto fresco dal confezionamento all’origine del prodotto stesso. Nella specie, si trattava,
per la gran parte, di bevande del tutto integre nel loro contenuto, di recente produzione e non
alterate.
Il ricorso è inammissibile perché, in parte, in fatto e, comunque, manifestamente
infondato.
Come giustamente ricorda il giudice nel provvedimento impugnato, si è al cospetto di
un reato di pericolo per il quale non occorre che vi sia stata alterazione del prodotto. Sul piano

Data Udienza: 15/11/2013

oggettivo, è fuori discussione che l’imputata «deteneva un apprezzabile quantitativo di prodotti
(bevande ed alimenti) chiaramente e pacificamente destinato alla vendita» e che il
dibattimento ha comprovato «l’inesistenza di idonee modalità di conservazione e la violazione
di prescrizioni igieniche, attesa l’esposizione dei prodotti all’aria, alla luce solare, agli agenti
atmosferici ed animali».
E’, quindi, un fuor d’opera, da parte dell’imputata, evocare il fatto che si trattasse per lo
più di bevande anche perché non compete a questa S.C. riesaminare le prove e valutare una
loro diversa leggibilità.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 15 novembre 2013

Il C

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Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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