Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1302 del 07/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1302 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/11/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VELIU BESIM REXHEP N. IL 29/07/1963
avverso la sentenza n. 3440/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

P

Motivi della decisione
Veliu Besim Rexhep ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Torino in data 30.09.2011, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta del 24.11.2009, in relazione
all’art. 186, comma 2, cod. strada, è stata rideterminata la pena originariamente
concessione di rinvio, all’udienza del 30.09.2011, per legittimo impedimento del
difensore.
Il ricorso è inammissibile.
Con ordinanza dettata a verbale di udienza del 30.09.2011, la Corte di
Appello di Torino ha rilevato che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del
difensore – depositata il 28.09.2011 – risultava intempestiva e che la stessa
richiesta non appariva sufficientemente motivata, per quanto riguarda la possibilità
del difensore di farsi sostituire.
Orbene, le valutazioni espresse dalla Corte territoriale si collocano nell’alveo
dell’orientamento interpretativo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, in ordine al legittimo impedimento del difensore. Si è, infatti, da tempo
chiarito che affinché l’impegno professionale del difensore in altro procedimento
possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta
impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., è
necessario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena
conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e
documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro
processo. E si è precisato che il richiedente deve esporre le ragioni che rendono
essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso procedimento per la
particolare natura dell’attività di cui si tratta e l’assenza, in detto procedimento, di
altro condifensore che possa validamente difendere l’imputato, come pure
l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel
processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4708 del 27/03/1992, dep. 24/04/1992, Rv. 190828). Con
riguardo alla tempestività della comunicazione dell’impedimento a comparire del
difensore, per concorrente impegno professionale, la giurisprudenza di legittimità
ha poi rilevato che la stessa deve essere valutata, ai fini della decisione sulla
richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore ha avuto cognizione
dell’impedimento (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16054 del 02/04/2009,
dep. 16/04/2009, Rv. 243524).

inflitta. Il ricorrente deduce la violazione di legge, in riferimento alla mancata

717177 ,

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 novembre 2012.

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