Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1300 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1300 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PONTE MICHELE N. IL 04/09/1985
MARIGLIANO LUIGI N. IL 20/07/1956
avverso la sentenza n. 10725/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 15/11/2013

I.

Con sentenza in data 1/2/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 27/9/2012 del Tribunale di Napoli con cui i Sigg. Michele DE
PONTE e Luigi MARIGLIANO sono stati condannati rispettivamente alla pena di 1 anno di
reclusione e 80.000,00 euro di multa e di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 110.000,00 euro di
multa in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen., 291-bis del d.P.R. 23 gennaio
1973, n.43, commesso il 26/9/2012

Va premesso che i motivi posti a sostegno dei due ricorsi risultano manifestamente infondati,
avendo la Corte di appello rilevato sia che la natura dei precedenti deve essere presa in
considerazione, sia che già si è in presenza di una favorevole applicazione del regime in tema
di recidiva e bilanciamento, nonché dovendosi escludere, alla luce della mera lettura della
contestazione, che risulti erroneamente esclusa la circostanza ex art.62, n.4, cod. pen. A
fronte di questo i motivi De Ponte appaiono prospettati in modo generico, così da rendere
applicabili gli artt.581, lett.c), e 591, lett.c) cod. proc. pen.
Va, poi, considerato che successivamente alla proposizione del ricorso il sig. Marigliano ha fatto
pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, con conseguente cessazione dell’interesse
a coltivarla e venire meno di uno dei presupposti che la legittimano secondo quanto previsto
dal quarto comma dell’art.568 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il sig. De Ponte
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende e che analogo obbligo operi per il sig. Marigliano nella misura di 500,00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 per De Ponte e di Euro
500,00 per Marigliano alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/11/2013.

Avverso tale decisione gli imputati propongono separatamente ricorso, in sintesi lamentando la
mancata concessione dell’art.62, n.4, cod. pen. e l’eccessivo trattamento sanzionatorio anche
in considerazione del regime ex art.62-bis cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA