Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 130 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 130 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Molisso Giuseppe

nato il 21.9.1981

avverso l’ordinanza del 23.8.2013
del Tribunale di Roma
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso

Data Udienza: 22/11/2013

1. Con ordinanza in data 23.8.2013 il Tribunale di Roma rigettava l’appello, proposto
nell’interesse di Molisso Giuseppe, avverso il provvedimento del 19.7.2013 con cui il Tribunale
di Roma aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’Associazione di Solidarietà Sociale e
servizi assistenziali “Linea punto verde” sita nel Comune di Monte San Giovanni (RI).
Rilevava, innanzitutto, il Tribunale che, stante la funzione limitatamente devolutiva
dell’appello, la disamina riguardava soltanto il provvedimento oggetto di gravame, al fine di
accertarne la legittimità in relazione alla richiesta ed alle censure mosse con l’appello.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che sussistessero esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza per il pericolo di condotte recidivanti; né tali esigenze potevano ritenersi cessate o
affievolite a seguito dell’assoluzione dal reato associativo. Quanto alle condizioni di salute
dell’indagato, rilevava il Tribunale che l’espletata perizia collegiale, maggiormente esaustiva
rispetto a quella effettuata precedentemente, deponeva per la compatibilità delle stesse con la
detenzione in carcere. Neppure la documentazione prodotta dalla difesa evidenziava, del
resto, siffatta incompatibilità. Il disturbo dell’adattamento di gravità moderata, aggravato
dalla sindrome ansioso-depressiva, non era patologia di gravità tale da non poter essere curata
nell’Istituto penitenziario.
Infine, il programma terapeutico proposto ai fini del recupero dalla tossicodipendenza, la cui
idoneità peraltro non risultava certificata, non poteva che “soccombere” rispetto alle
evidenziate esigenze cautelari di particolare rilevanza.
2. Ricorre per cassazione Molisso Giuseppe, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge in relazione agli artt.125 co.3, 274, 275, 299 co.4 ter c.p.p., 89 DPR 309/90, 32 e
111 co. 6 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Con l’istanza depositata in data 12.7.2013 la difesa, tenuto conto della consulenza del
febbraio 2013 che aveva ritenuto incompatibili le condizioni di salute del Molisso con il regime
carcerario, aveva proposto il ricovero presso una Comunità Terapeutica ex art.89 DPR 309/90.
Il Tribunale ha rigettato l’appello con motivazione censurabile sotto diversi profili.
Il quadro cautelare si era modificato a seguito dell’assoluzione dal reato associativo e da uno
dei reati fine contestati e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.73 c.5
DPR 309/90 in relazione ai tre restanti reati di cui all’art.73 DPR 309/90.
Dovendo il Giudice in ogni momento valutare la specificità, concretezza ed attualità delle
esigenze cautelari, risulta incomprensibile (anche alla luce del tempo trascorso
dall’applicazione della misura e dello stato di incensuratezza) l’affermazione del Tribunale
secondo cui non assume significativo rilievo il ridimensionamento del quadro cautelare.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.299 co.4 ter e 275 co.4 bis e 4 ter
c.p.p. Con l’appello era stata censurata la decisione del Tribunale che aveva rigettato la
richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore stante l’incompatibilità delle condizioni
di salute con il regime carcerario, senza procedere agli accertamenti previsti dall’art.299 co.4
ter c.p.p.. Nello stesso errore è incorso il Tribunale della Libertà che ha proceduto ad
impropria valutazione di accertamenti peritali, risalenti ed ormai superati e smentiti da quanto
riportato nella stessa ordinanza in relazione alla attuale situazione clinica del Molisso.
Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art.89 DPR 309/90.
La norma prevede la sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli
arresti domiciliari per chi intenda sottoporsi ad un programma di recupero a meno che non
ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Tribunale ha rigettato la richiesta senza
motivare sull’esistenza di siffatte esigenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti
“de libertate”, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun

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RITENUTO IN FATTO

3. Tanto premesso, il Tribunale ha adeguatamente argomentato in ordine alla persistenza di
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nonostante il parziale ridimensionamento
dell’ipotesi accusatoria a seguito della sentenza di primo grado. Ha evidenziato infatti che la
gravità dei fatti per i quali il Molisso era stato condannato in primo grado (vari episodi di
cessione di cocaina), il ruolo svolto, la disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente attestanti il collegamento con ambienti delinquenziali del narcotraffico, erano
rivelatori di una spiccata pericolosità sociale; sicchè l’unica misura adeguata risultava quella di
massimo rigore (tenuto conto anche del lungo periodo di latitanza) per scongiurare il pericolo
di ripresa dei contatti con gli ambienti criminali cui l’indagato era collegato.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini
della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un’analitica
dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il
giudice indichi con argomenti logico giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione
del reato nonché della personalità dell’indagato gli elementi specifici che inducono
ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di
impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore
dimostrazione della inidoneità delle altre misure coercitive (ex plurimis Cass. Pen.sez.6
n.17313 del 20.4.2011).
4. Anche in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute del Molisso con il regime
carcerario il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente argomentato.
Va innanzitutto ricordato che l’art.299 co.4 ter c.p.p. prevede che il giudice dispone
accertamenti sulle condizioni di salute sempre che non sia “in grado di decidere allo stato
degli atti”
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di non disporre ulteriori accertamenti, essendo stata
già espletata perizia collegiale pochi mesi prima. I periti avevano evidenziato che la terapia
farmacologica risultava adeguata e congrua rispetto alla diagnosi e che il disturbo dell’imputato
era espressione di una reazione ad una condizione stressante; sicchè l’unico rischio per la
salute era rappresentato dal pericolo suicidario (tenuto conto dei gesti autolesionistici posti in
essere). Ma tale rischio non poteva essere evitato neppure con la detenzione domiciliare “sia
perché il controllo della condizione clinica sarebbe minore, sia perché la situazione di
disperazione verso la moglie ed il senso di colpa avvertito potrebbe addirittura incentivare i
gesti autolespnistici” (pag.4). Le condizioni di salute del Molisso erano, quindi, secondo i periti,
compatibili con il regime carcerario, con l’unica raccomandazione di un piantonamento
continuo o di un ricovero in reparto di osservazione psichiatrica della stessa struttura
penitenziaria.
Ha, poi, esaminato il Tribunale la documentazione acquisita in epoca successiva
all’espletamento della perizia collegiale ed ha accertato che neppure da essa emerge una

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potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo
spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione
alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito
rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto
impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,
dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento (Cass.sez.6 n.2146 del 25.5.1995).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui
all’art.274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella
violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.ex multis Cass.sez.1 n.1769 del 23.3.1995;
Cass. Sez. 4 n.22500 del 3.5.2007).

IA-

5. Quanto al terzo motivo, come ricordato anche dal ricorrente, a norma dell’art.89 DPR
309/90 “se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in
carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero….la misura cautelare è sostituita
con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza”.
Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che la certificazione prodotta non attestasse l’attualità
dello stato di dipendenza e che, a parte la mera disponibilità all’accoglienza da parte
dell’associazione “Linea Punto Verde”, non risultasse formulato un giudizio di idoneità di detta
struttura e del programma terapeutico.
Ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, le esigenze soci& preventive in presenza di un
soggetto di elevata pericolosità, come in precedenza evidenziato, non potevano che prevalere
rispetto al programma terapeutico (peraltro generico ed inidoneo).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94 comma 1 bis norme di
attuazione c.p.p.
Così deciso in Roma il 22.11.2013

situazione di incompatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con il regime carcerario
(pag.4).

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