Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1. VITA VITO n. a Carovigno il 5/4/1974
2. ZAURRINI COSTANZO n. a Fasano l’ 1/5/1980
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 25/1/2016 che riformava
parzialmente quella del Tribunale di Brindisi del 17/1/2014
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita nell’udienza pubblica del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto dichiarasi l’inammissibilità dei ricorsi ;
udito il difensore di Zaurrini Costanzo , Avv. Umberto Sforza, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

Data Udienza: 30/11/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 17/1/2014 il Tribunale di Brindisi dichiarava Vita Vito colpevole
del delitto di riciclaggio ascritto al capo A) della rubrica, condannandolo alla pena di anni 4 di
reclusione ed euro 1500,00 di multa; Zaurrini Costanzo del delitto di ricettazione,
condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
La Corte d’Appello di Lecce con l’impugnata sentenza riconosceva al Vita le circostanze
attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 1000,00 di

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati per
mezzo dei rispettivi difensori , deducendo:
quanto al Vita
2.1 la violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. con riguardo
alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per espletare perizia grafologica
nonché la carenza e illogicità della motivazione in relazione all’elemento psicologico del
contestato riciclaggio. Quanto al primo profilo la difesa ravvisa il vizio motivazionale laddove la
Corte ha denegato la richiesta di rinnovazione adducendo la circostanza che la contestazione
concorsuale del fatto rendeva superfluo l’accertamento, nonostante lo stesso risultasse invece
necessario al fine di stabilire l’autenticità o meno dei documenti utilizzati per la
reimmatricolazione del bene, e ha omesso di valutarne le ricadute in termini di prova circa la
ricorrenza dell’elemento psicologico. Inoltre, analoga carenza di motivazione è riscontrabile con
riguardo alla ritenuta inattendibilità della tesi difensiva circa la responsabilità di Cesario Pietro
sulla base della mera negazione da parte del medesimo di rapporti commerciali con il
ricorrente;
quanto allo Zaurrini
2.2 la violazione dell’art. 606 lett. b),c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza,contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione nonché dell’art. 111 Cost. con riguardo all’intervenuta
affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione, avendo la Corte
omesso di valutare le risultanze probatorie attestanti che lo Zaurrini trovavasi occasionalmente
alla guida dell’Audi di provenienza illecita che avrebbe dovuto consegnare a terzi con
conseguente difetto di consapevolezza in ordine alla provenienza illecita del veicolo nonché per
aver valorizzato, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, l’esistenza di un precedente
specifico a carico dello Zaurrini, contraddittoriamente pronunziando l’assoluzione di Palmisano
Donato attinto da analoghi elementi probatori.

multa mentre confermava integralmente le statuizioni relative allo Zaurrini.

2.3Ia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e) cod proc. pen. in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte omesso di fornire
sufficiente ed adeguata motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1Quanto alle doglianze mosse dal Vita deve rilevarsi l’insussistenza del vizio motivazionale

carattere eccezionale dell’istituto al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice
ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602
del 17/12/2015 , Ricci, Rv. 266820). La Corte territoriale ha ampiamente motivato sul punto
con rilievi che s’appalesano giuridicamente corretti e logicamente coerenti.
Con riguardo alle censure che attingono il giudizio d’inattendibilità della tesi difensiva va
evidenziato come le stesse mirino ad una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento
dell’affermazione di responsabilità, nonostante risulti preclusa in sede di legittimità l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il sindacato della
Corte limitarsi al controllo dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito.
In detto quadro si pongono fuori del perimetro del sindacato di legittimità gli argomenti del
ricorrente che, in forma perplessa e retorica , sollecitano una valutazione difforme da quella
operata dai giudici di merito in punto di sussistenza del dolo ovvero censurano la carenza di
motivazione in ordine la ruolo svolto nella vicenda da Cesario Pietro, soggetto estraneo al
processo, assunto quale teste assistito, che ha negato fondamento alla tesi difensiva
accreditata in sede di interrogatorio, a fronte di tracciati esplicativi congrui e privi di
distorsioni logiche.

4.Con riguardo al gravame dello Zaurrini, osserva la Corte che alla stregua dell’insegnamento
della giurisprudenza di legittimità la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della
contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il
ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett.
c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare
l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un
utile scrutinio. (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 , Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535).

concernente la denegata riapertura dell’istruttoria dibattimentale in sede d’appello, atteso il

Nella specie i motivi articolati riproducono le doglianze d’appello, con l’interpolazione del
richiamo alla violazione di legge con riguardo all’art. 192 cod.proc.pen. e alla contraddittorietà
della motivazione in relazione alla pretesa distonica valutazione delle posizioni processuali del
ricorrente e del Palmisano Donato, nonostante i rilievi differenziali operati dal giudice d’appello
nel percorso motivatorio dell’impugnata sentenza.
Con riguardo alla pretesa violazione dei principi che presidiano la valutazione della prova è
opportuno, peraltro, richiamare l’insegnamento giurisprudenziale alla cui stregua è

relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o
erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva
atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in
quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente
dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al
motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di
dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249
del 08/11/2012 – dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274). Deve conseguentemente
ritenersi precluso in questa sede il vaglio di censure che attengono l’erronea applicazione
dell’art. 192 cod. proc. pen. ,fondate su argomentazioni che si pongono in confronto diretto
con il materiale probatorio, e non, invece, sulla specifica e articolata denuncia di uno dei vizi
logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti
la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto ( Sez. 6, n. 43963 del
30/09/2013, Rv. 258153.)
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali
e alla sanzione pecunia indicata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro nnillecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/11/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente
,

inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in

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