Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Andrea Trisconi, nato a Premosello-Chiovenda il 31/05/1968
avverso la sentenza del 10/07/2012 del Tribunale di Verbania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 10/07/2012, all’esito del
giudizio abbreviato, ha assolto Andrea Trisconi dal reato di cui agli artt. 485,491
cod.pen. perché il fatto non sussiste e disposto la trasmissione degli atti alla
Procura per procedere riferimento al delitto di simulazione di reato e di calunnia,
diversamente qualificati nel senso indicato i fatti oggetto della denuncia, che
costituisce la base dell’imputazione di calunnia di cui al capo B).
2. Ha proposto ricorso immediato la difesa di Trisconi, ai sensi dell’art. 569
cod.proc.pen. eccependo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità, con riferimento agli art. 521 e 522 cod.proc.pen. per avere il giudicante,
esclusa la ricorrenza delle condotte descritte nel relativo capo di imputazione,
inteso ravvisare nelle risultanze investigative ulteriori reati, la cui autonomia
esclude la diversità del fatto e quindi l’applicabilità della disciplina richiamata
nell’atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.

Data Udienza: 27/11/2013

2. L’art. 521 comma 2 cod. proc. pen. preveda la possibilità, nell’ipotesi in
cui, a seguito del dibattimento, il fatto risulti diverso da quello descritto
nell’imputazione, di trasmissione degli atti all’accusa, per sollecitare la diversa
qualificazione.
La relativa ordinanza è inoppugnabile (Sez. 1, Sentenza n. 48159 del
03/12/2003, dep. 17/12/2003, imp. Biondino, Rv. 226493) neppure sotto il

non si sia espresso contestualmente per l’insussistenza del reato sottoposto alla
sua cognizione, secondo la qualificazione ritenuta dal P.m., non solo non appare
in contrasto con quanto previsto nella disposizione invocata, ma non risulta in
alcun modo lesivo dei diritti dell’imputato, in quanto il procedimento seguito,
espressamente previsto dalla legge, ha escluso in concreto la possibilità di
giungere all’accertamento di responsabilità per l’imputazione contestata.
Per contro, ove il giudicante avesse diversamente acceduto alla pronuncia
di assoluzione, questo non avrebbe precluso la contestuale possibilità di disporre
la trasmissione degli atti al P.M. per l’approfondimento degli ulteriori aspetti
emergenti dalla denuncia di furto, il cui assunto di falsità ha causato
l’imputazione in contestazione, indubbia la diversità dei fatti emersi nel corso del
giudizio, sulla base di quanto chiarito nella pronuncia impugnata.
Conseguentemente il proposto ricorso risulta privo di interesse (v. in
senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 14366 del 27/01/2012, dep. 16/04/2012,
imp. Caratozzolo, Rv. 252474), ai sensi dell’art. 568, comma quarto, cod. proc.
pen. poiché tale decisione non determina alcun pregiudizio per l’imputato, che
conserva ampia ed inalterata facoltà di difesa nell’instaurando procedimento per
la diversa ipotesi di reato; ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai
sensi dell’art. 591 comma 1 lett. a) cod.proc.pen.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/11/2013.

profilo della sua pretesa abnormità. La circostanza che nella specie il giudicante

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