Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFANI MAURO N. IL 08/09/1983
avverso la sentenza n. 1508/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in_persona del Dott. Icalv (9.P
n-m”,
che ha concluso per Als:~AAA.,~e‘Adto
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1.12.2011 il Tribunale di Macerata dichiarava
Stefani Mauro colpevole dei reati previsti dagli artt.4 e 7 legge n.895 del
1967 ( porto illegale di un fucile da caccia in luogo pubblico in cui vi era
adunanza di persone ) e dall’art.612 cod.pen. ( minacce gravi per mezzo
del fucile nei confronti di Angeletti Marco, Fefè Emanuele e Cerquetella
Andrea, fatti commessi il 2.6.2006), e ritenuta la continuazione, lo

ed euro 400 di multa.
Con sentenza del 22.3.2013 la Corte di appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, esclusa la recidiva,
riduceva la pena ad anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i
seguenti motivi: 1)violazione dell’art.4 legge n.895 del 1967 , mancanza
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui
il giudice di merito ha ritenuto che quello portato in luogo pubblico
dall’imputato fosse effettivamente un fucile, essendo necessario provare
incontrovertibilmente la funzionalità dell’arma da fuoco; riporta brani di
dichiarazioni dell’imputato e di testi secondo i quali il fucile era
“inagibile”; 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla condanna per il reato di cui all’art.612
commi 1 e 2 cod.pen.:la mancata dimostrazione del funzionamento
dell’arma comporta che il reato degradi nella fattispecie punita
dall’art.612 comma 1 cod.pen. ; contraddittorietà tra le dichiarazioni rese
dalle persone offese del reato di minaccia grave e gli altri testimoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha
richiamato la ricostruzione del fatto operata nel dibattimento di primo
grado, da cui risultava che l’imputato, a seguito di una lite intercorsa con
alcuni ragazzi nei pressi di un locale pubblico, si era allontanato
momentaneamente per ritornare sul posto armato di un fucile da caccia,
con il quale minacciava le persone indicate nel capo B); dal verbale di
sequestro l’arma in possesso dell’imputato risultava essere un fucile da
caccia marca Franchi, a canne sovrapposte, non intestato all’imputato; la

kg„

condannava alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione

Corte territoriale ha reputato irrilevante la “inagibilità” dell’arma dedotta
nei motivi di appello, considerato che il reato di detenzione e porto
illegale sussiste anche quando l’arma sia scarica, ossia priva di
munizionamento.
La motivazione del giudice di appello è giuridicamente corretta e
priva di vizi logici. In presenza di un verbale che descrive l’arma
sequestrata all’imputato come un fucile da caccia di cui indica marca e

inservibilità o assoluta inefficienza dell’arma per causa non agevolmente
rimovibile, non sussisteva alcuna ragione per cui il giudice di merito
dovesse disporre una perizia per verificare l’attitudine all’impiego
dell’arma a norma dell’art.’ della legge n.895 del 1967.
2.11 ricorso per cassazione relativo alla dedotta insussistenza
dell’ipotesi di reato di cui all’art.612 comma 2 cod.pen. (capo

B) è

inammissibile, atteso che tale capo della sentenza non è stato oggetto di
appello, proposto dall’imputato soltanto con riguardo alla insussistenza
dell’ipotesi di reato di cui al capo A), all’eccessività del trattamento
sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche e
della sospensione condizionale della pena.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.11.2014.

modello, e non contiene alcuna annotazione circa una completa

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