Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1298 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1298 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIACCA FRANCESCO N. IL 09/01/1947
BARBAGIOVANNI ROSARIA N. IL 25/03/1952
avverso la sentenza n. 226/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 15/11/2013

Sciacca Francesco e Barbagiovanni Rosaria propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Catania, parzialmente riformando quella
del tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, onfermava la declaratoria di
responsabilità penale per il reato di cui agli articoli 110 e 349 del codice penale per la
prosecuzione nell’esecuzione di opere abusive consistite nella demolizione di un tetto, nella
realizzazione di un terrazzo di un muro e nella predisposizione di una struttura in ferro
scapolare delle dimensioni di metri 10 X 10 ancorata al solaio ed ai muri perimetrali, revocando
tuttavia la ulteriore condanna al pagamento delle statuizione civili.
Sostengono i ricorrenti che le opere in ordine alle quali erano ripresi i lavori edilizi non
riguardavano i beni sottoposti a sequestro in quanto non era in corso la realizzazione di alcuna
terrazza poiché già esistente ma solo di un assetto di contenimento delle acque piovane, reso
necessario dopo che era stata eliminata la precedente copertura e l’apposizione di sigilli. Di qui
l’insussistenza oggettiva e soggettiva del reato ed il travisamento della prova, difettando nella
specie la volontà di modificare o di altrimenti alterare il corpo oggetto del sequestro.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, sostanzialmente reiterativo
delle doglianze formulate nel motivi di appello.
Alle censure indicate, infatti, ha già dato adeguata risposta la corte di merito la quale
correttamente ha rilevato come sia fuori discussione la rimozione dei sigilli apposti a seguito di
sequestro preventivo del manufatto. Quali che siano state le finalità dei ricorrenti, occorre
rilevare che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la rimozione dei sigilli ha
natura formale posto che, il sigillo non può essere violato dal privato sino a che non venga
formalmente rimosso dall’autorità competente e che, per la sussistenza dell’elemento
soggettivo è sufficiente il dolo generico che consiste nella coscienza è volontà di alterare i sigilli
medesimi con la consapevolezza della loro esistenza e della loro natura
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000
ciascuno.
Così deciso, il giorno 15.11.2013

14,

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