Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1298 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1298 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OCCHINERI ALESSANDRO N. IL 01/06/1992
ESPOSITO GIORGIO N. IL 28/08/1995
avverso la sentenza n. 5962/2014 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
19/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 01/12/2015
Osserva
Esposito Giorgio e Occhineri Alessandro ricorrono avverso la sentenza in epigrafe,
con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deducono che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi
dell’art 129 cod. proc. pen. nonché, il secondo, il riconoscimento della recidiva non
contestata tuttavia dal PM. e il calcolo della pena.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3,
18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di
elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. né risulta comminata una pena illegale.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 1.12.2015
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.