Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1297 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1297 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDA APOLLONIA N. IL 26/01/1926
avverso la sentenza n. 1534/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 15/11/2013

Apollonia Guida propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Salerno, parzialmente riformando quella del tribunale di Salerno, sezione
distaccata di Amalfi, dichiarava non doversi procedere nei confronti della predetta in ordine ai
reati di cui agli articoli 44 lettera c), 64 – 71; 65 – 72; 95 d.p.r. 380/01; 163 dlgs 490/99, 734
cod pen. perché estinti per prescrizione e confermava invece la condanna per i reati di cui
all’articolo 349 del codice penale contestati nell’ambito di due procedimenti – poi riuniti – per la
prosecuzi ne dei lavori e la violazione di sigilli apposti all’immobile abusivo.
gicità della
Deduce uesta sede la ricorrente la mancanza, contraddittorietà e manifesta in
motiva one sostenendo che l’autorità giudiziaria non avrebbe effettuato alcun accertamento
su chi fosse il proprietario dell’immobile al momento dell’accertamento ed assumendo che dal
titolo di proprietà non risultava che lei fosse proprietaria dell’immobile, né che fosse
committente dei lavori, laddove il reato di costruzione senza concessioni ha, invece, natura
propria.

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Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito avendo la corte di appello con una valutazione logica che, come tale, si sottrae
indubbiamente a censure in sede di legittimità, correttamente rilevato che i lavori non
avrebbero potuto essere eseguiti senza il consenso del proprietario e che la ricorrente non
aveva mai contestato tale qualità.
E’ peraltro pacifico che la responsabilità del proprietario o comproprietario, non formalmente
committente delle opere abusive, può essere dedotta da indizi quali la piena disponibilità della
superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o
affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei
lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’immobile
secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o
negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la
compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (ex plurimis Sez. 3,
Sentenza n. 25669 del 30/05/2012 Rv. 253065) e che, ai fini del disconoscimento del concorso
del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato previsto dall’art. 44 del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, è necessario escludere l’interesse o il suo consenso alla commissione
dell’abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne
l’esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 33540 del 19/06/2012 Rv. 253169).
Né in questa sede si rende possibile riesaminare gli elementi fattuali della ricostruzione della
vicenda di merito.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 15.11.2013

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