Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1295 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1295 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORTINO PIERFRANCO N. IL 23/07/1942
avverso la sentenza n. 6169/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI IVIARZIO;

Data Udienza: 01/12/2015

Motivi della decisione
Sortino Pierfranco ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di cui all’art. 648 e 648 bis
c.p. e deduce omessa e illogica motivazione sul merito della controversia nonché violazione di
legge per non essere stata ritenuta la fattispecie di cui all’art. 648 cpv. e per essere stata
ritenuta integrata la responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p.
Le ragioni del ricorrente sono ulteriormente illustrate nella memoria in data 26.11.2015.
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del
provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare
che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre
alla logica valutazione degli atti operata dal giudice dì merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esule infatti dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud.
30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie la Corte ha doverosamente
valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente ricostruzione del fatto, mentre le
sintetiche doglianze del ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali
vizi di motivazione – si palesano generiche.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1.12. 2015

argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.

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