Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1291 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1291 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 20/11/2012

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Manta Vito, nato a San Piero Vernotico (BR)
il 6-1-73, avverso l’ordinanza in data 27-7-12 del Tribunale di Lecce.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Orazio Vesco, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Manta Vito ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione
i
avverso l’ordinanza, con la quale in data 27-7-12 il Tribunale di Lecce, adito ex art.
309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui
applicata in data 6-7-12 dal GIP di Brindisi per il reato di cui all’art. 73 DPR
309/90.
11 ricorrente deduce:
• Violazione di legge e vizio di motivazione per la omessa valutazione degli
argomenti difensivi esposti con memorie ritualmente depositate e corredate
di allegati. In particolare non sarebbe stata data alcuna risposta ad alcuni
specifici rilievi difensivi riguardanti la attribuzione ad esso Manta delle
conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, la riferibilità alla sua
persona, alla data del 25-11-11, della autovettura Fiat Brava BI-1171 SN,
della imbarcazione indicata in atti e di un mezzo con cassone ribaltabile,
nonché la identificazione in lui della persona alla quale avevano fatto
riferimento nella ambientale del 25-11-11 Calandrio e Zeqe, indicandolo
come persona disponibile al trasporto di droga con l’ausilio di un mezzo
con cassone ribaltabile (“la mette sotto il ribaltone”). A parte il fatto che il
Tribunale non avrebbe considerato il falso ideologico, nel quale sarebbero
incorsi i militari della Guardia di Finanza con la annotazione del 25-11-11,
nella quale sarebbe stata affermata la presenza di esso Manta in quella data
sul molo dei cantieri navali Danese di Brindisis per la intestazione a lui
della Fiat Brava ricavata mediante accesso alla banca-dati in uso agli
operanti.
• Violazione degli artt. 335, 405 e 407 c.p.p. per la inutilizzabilità del
materiale investigativo prodotto in sede di riesame dal P.M. con nota del
20-7-12 e segnatamente del compendio investigativo rappresentato dalle
s.i.t. dei fratelli laia e dai verbali amministrativi acquisiti dalla G.d.F. su
delega del P.M. per la ritardata iscrizione a modello 21 del nominativo del
Manta.
1

Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa
trasmissione al Tribunale del Riesame delle bobine di registrazione delle
conversazioni poste a fondamento della misura coercitiva.
• Violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha attribuito qualità di
chiamata in correità alle dichiarazioni rese dal coindagato Zeqe Kujtim in
data 13 luglio 2012, in quanto tali dichiarazioni conterrebbero al più una
generica ammissione di responsabilità e sarebbero comunque prive di validi
riscontri.
• Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari.
Con memoria depositata in prossimità della odierna udienza camerale, la Difesa del
Manta ha insistito per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in
considerazione della sostanziale inesistenza di un valido quadro indiziario a carico
del predetto.

2 .-. Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale di Lecce non solo ha
esaminato tutte le argomentazioni difensive, ma ha anche indicato con precisione
gli elementi che concretizzavano il grave quadro indiziario a carico dell’indagato.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che, in sede di interrogatorio, il
coimputato Zeqe aveva ammesso tutti gli addebiti contestati, ivi compreso quello di
cui al capo 14), in cui gli era attribuito di avere, in concorso con Caliandro, ceduto
un imprecisato quantitativo di marijuana a Manta Vito in cambio di un natante, che
questi aveva dato loro. Le dichiarazioni dello Zeqe erano per altro confermate dalle
risultanze dei colloqui intercettati e dalle corrispondenze riscontrate [orario della
cessione; modalità di occultamento dell’oggetto di scambio (in quanto chi avrebbe
ceduto l’imbarcazione si sarebbe recato a prelevare il corrispettivo con un camion
da muratore proprio al fine di nascondere la merce sotto il ribaltone del mezzo);
mancato riferimento a somme di denaro nella cessione della imbarcaziong.
Anche gli ulteriori atti di indagine (compiuti dal P.M. dopo l’applicazione della
misura cautelare e tempestivamente trasmessi al Tribunale) avevano confermato
l’identificazione nel Manta del soggetto che aveva interagito con Zeqe e Calandro.
In proposito, non può che ribadirsi che il termine di durata delle indagini
preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico Ministero ha iscritto, nel registro
delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al GIP
sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti
nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è
attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto
dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di
responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato
l’iscrizione. (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244376, Lattanzi).
Ne discende che del tutto irrilevante appare la circostanza, asserita dalla Difesa, che
il Manta avrebbe dovuto essere iscritto anteriormente nel registro degli indagati.
Gli accertamenti eseguiti, pienamente utilizzabili, hanno consentito di ritenere
dimostrato che il ricorrente il 16 agosto 2011 era in possesso della imbarcazione
Raneri di colore beige avente un motore Suzuki 175 nero (v. controllo effettuato
dalla Guardia di Finanza) e che egli utilizzava l’autovettura Fiat Bravo tg
BII171SN per il trasporto di detta imbarcazione (v. dichiarazioni di Iaia Antonio).
Si tratta di una ricostruzione della vicenda più che ragionevole e logica e
pienamente corrispondente alle risultanze delle indagini, ricostruzione alla quale il
ricorrente si è sostanzialmente limitato a contrapporre versioni alternative, il cui
vaglio non è consentito in questa sede, e apodittiche negative.
Le ulteriori censure risultano formulate in termini assolutamente generici. In
particolare, i Giudici di merito hanno adeguatamepte motivato in ordine alla
sussistenza nel caso di specie delle esigenze cautelarli, con particolare riferimento
al pericolo di commissione di gravi reati della stessa specie ad opera del Manta,
2

gravato da precedenti penali anche specifici e soggetto comunque inserito in un più
vasto contesto delinquenziale.
3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94,
comma I ter, disp. att. c.p.p.

Per questi motivi
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, disp. att.
c.p.p.
Coss deciso in data 20-11-2012.
Il »nsigliere qìispre

3

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