Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1290 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1290 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE
nei confronti di:
1) CONTI PAOLO N. IL 15/09/1949 * C/
avverso l’ordinanza n. 893/2012 TRIB. LIBERTA ‘ di FIRENZE, del
20/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vi ero 12,., 4-k-t p…0.£;
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Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.1. Il Tribunale del riesame ravvisava nei confronti dell’indagato la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza relativamente al concorso, assieme ad altri imprenditori ed amministratori pubblici, nei
reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di corruzione propria
aggravata e di turbata libertà degli incanti, ritenendo altresì la sussistenza di esigenze cautelati attinenti ai
pericoli di commissione di ulteriori reati della stessa specie e di inquinamento probatorio, stante il
rischio di occultamento e/o distruzione di prove relative a contratti e documenti contabili.
2. Avverso la predetta decisione del Tribunale del riesame di Firenze ha proposto ricorso per
cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pistoia, deducendo i seguenti motivi di doglianza: a) violazione
di legge, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto concedere gli arresti domiciliari in ragione delle
precarie condizioni di salute del Conti, come documentate dalla difesa (sindrome coronarica acuta con
angioplastica necessitante controlli specialistici per almeno sei mesi), senza che alcun perito si fosse
pronunciato al riguardo e in assenza della rituale procedura di appello cautelare attivata ex art. 310
c.p.p., nell’ipotesi in cui il G.i.p. avesse ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute dell’indagato
con il regime carcerario; b) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di
idoneità ed adeguatezza della misura coercitiva degli arresti domiciliari con divieti di comunicazione,
non essendo possibile controllare materialmente, in modo puntuale, il rispetto dei divieti di
comunicazione imposti all’indagato, che ben potrebbe continuare a gestire di fatto le società dai cui
incarichi direttivi si è dimesso ed a commettere i reati per i quali è stato sottoposto a misura cautelare.
3. Con memoria depositata il 31 ottobre 2012 il difensore del Conti ha chiesto il rigetto del ricorso
proposto dal P.M., in ragione dell’insussistenza dei lamentati vizi di motivazione e di violazione di
legge, ponendo altresì in evidenza come il G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, in considerazione del
problematico quadro clinico del ricorrente, abbia successivamente disposto l’attenuazione del regime
degli arresti domiciliari con provvedimento emesso in data 10 agosto 2012, consentendogli di svolgere
attività fisica giornaliera fuori dell’abitazione, con la previsione di opportune cautele e restrizioni a
garanzia dell’indagine in corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo al sostanziale
superamento delle ragioni ivi rappresentate, in conseguenza della successiva adozione, da parte del
G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, di un provvedimento confermativo del regime della detenzione
domiciliare precedentemente disposta nei confronti dell’indagato, con il corredo di specifiche
autorizzazioni rilasciate proprio in considerazione del tipo di patologia da cui egli è risultato affetto, e

fu,

1

1. Con ordinanza del 20 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Firenze, in parziale accoglimento
dell’istanza proposta da Paolo Conti avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia
in data 5 giugno 2012, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, nei suoi confronti
applicata per i reati di cui agli artt. 416, 110, 319, 321, 353, comma 2 e 317 c.p. — commessi in Pistoia e
provincia, a decorrere dall’ottobre del 2007, nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione della cooperativa muratori, sterratori ed affini (C.M.S.A.) – con quella degli arresti
domiciliari presso la sua abitazione, imponendogli il divieto di comunicare con persone diverse da
quelle con lui conviventi.

5. Tale evenienza muta intuibilmente il quadro di riferimento del ricorso dal P.M. proposto, con
peculiare riguardo agli indispensabili requisiti di attualità e concretezza del suo interesse alla decisione
dell’impugnazione di legittimità, da vagliare negativamente alla stregua della regola generale fissata
dall’art. 568, comma 4, c.p.p., per cui è requisito di ammissibilità di ogni impugnazione la persistenza di
un interesse effettivo ed attuale, fmalisticamente volto a rimuovere un pregiudizio reale e specifico che
la parte subisca in conseguenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, in particolare, il
requisito dell’attualità deve ritenersi venuto meno a causa della mutata situazione di fatto e di diritto
medio tempore intervenuta, con relativo assorbimento della finalità dal ricorrente perseguita, avendo perso
l’impugnazione ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (da ultimo, v. Sez. Un., n. 6624
del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 251694).
L’interesse alla decisione del ricorso non può tradursi, del resto, in una mera ed astratta pretesa ad una
rituale esattezza teorica dell’atto censurato, destituita di effetti pratici sull’economia del procedimento o
sui suoi futuri sviluppi, a fronte di un’acclarata situazione di inidoneità dell’impugnazione a rimuovere
gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. Un., m 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv.
244110).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma, lì, 20 novembre 2012.

con la previsione di accorgimenti volti a non vanificare le esigenze istruttorie dallo stesso P.M.
prospettate.

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