Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 129 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 129 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALIS ELIO N. IL 03/10/1948
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del
09/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
_leite/sentite le conclusioni del PG Dott.
\-e-P■ C\-1EST,0 L

6E-Cto

Dco 25-0

DEPOSI TATA IN CANCELLERIA

IL

Uditi difensor Avv.;

7 GEN 2014

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/05/2013, depositata in data 13/05/2013, il Tribunale del
riesame di SASSARI, decidendo sulla richiesta di riesame, promossa dall’odierno
ricorrente, confermava parzialmente il decreto di sequestro preventivo
13/04/2013, con cui il GIP del medesimo Tribunale disponeva il sequestro
preventivo per un valore corrispondente al profitto conseguito dal reato, pari ad

nella disponibilità della società dallo stesso amministrata.

2. Il SALIS risulta indagato dalla Procura di Sassari: a) per il reato di cui all’art.
10-ter D. Lgs. 10/03/2000, n. 74 (Omesso versamento di IVA) per aver, quale
legale rappreentante della Salis Trasporti s.r.1., omesso di versare VIVA per
l’anno 2008, pe run importo pari ad C 240.191,00 (in Sassari il 5/09/09); b) per
il reato di cui all’art. 10-bis del d. 1gs. citato (Omesso versamento di ritenute
certificate), per avere, nella qualità di cui sopra, omesso di versare entro il
termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un importo di C 99.621,00
per l’anno d’imposta 2008 (in Sassari il 31/07/09); c) per il reato di cui all’art.
11 del predetto d. 1gs. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), per
avere, sempre nella qualità descritta nei capi che precedono, al fine di sottrarsi
al pagamento delle imposte indicate al capo a) ed ai conseguenti interessi e
sanzioni, compiuto atti fraudolenti costituiti dalla creazione di un fondo
patrimoniale con i beni immobili di loro proprietà in modo da rendere inefficace
in tutto o in parte la procedura di riscossione (in Sassari il 22/06/09).

3. Il tribunale del riesame di SASSARI, a seguito del gravame interposto il
3/05/2013, in parziale accoglimento della richiesta di riesame dell’indagato,
riformava il decreto di sequestro preventivo del GIP limitandolo al sequestro
della quota pari ad un mezzo pro indiviso dell’immobile sito in Sassari, via Carlo
felice n. 54, F. 20 mapp. 693, sub 1, vani 9.5 e vani 6, confermando nel resto.

4. Propone ricorso il difensore fiduciario cassazionista, depositato 1’8/07/2013,
impugnando la suddetta ordinanza, deducendo – con un unico, articolato, motivo
di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (v. punti 15 ss. del ricorso) vizio di violazione di legge dell’impugnata ordinanza per omessa motivazione su

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C 339.812,00 dei beni di proprietà dell’indagato o nella sua disponibilità, ovvero

alcuni specifici profili di doglianza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e c),
in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., chiedendone l’annullamento.

4.1. Deduce, anzitutto, l’assoluta illegittimità del sequestro preventivo finalizzato
alla confisca che interessi beni estranei al reato e/o all’indagato, giacchè di
proprietà di terzi; in particolare, si duole per aver il tribunale del riesame
totalmente ignorato quanto dedotto dalla difesa sulla proprietà del bene

fraudolentemente), rilevando come tale bene risultasse, prima della costituzione
del fondo, di esclusiva proprietà del coniuge dell’indagato; peraltro, il regime
patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni, sicchè non può
sostenersi che scopo dell’operazione fosse quello di sottrarre il bene alla garanzia
del credito erariale, in quanto un’eventuale procedura di riscossione coattiva
delle imposte dovute, mai avrebbe potuto aggredire il bene in questione perché
di proprietà esclusiva del coniuge del SALIS.

4.2. Deduce, in secondo luogo, che il tribunale del riesame avrebbe ignorato i
motivi di censura difensivi sulla confiscabilità e sequestrabilità dei beni
dell’indagato, legale rappresentante della Salis Trasporti s.r.I., per
inadempimento di quest’ultima; in particolare, la difesa sostiene che la confisca
non potrebbe cadere sui beni del legale rappresentante in quanto, se così fosse,
cadrebbe su un estraneo al profitto, ossia un reo “formale”, aggiungendo che se
fosse vero che la confisca non potrebbe colpire l’illecito tributario della società,
ex d. Igs. n. 231/01, non si spiega perché potrebbe colpire il suo organo, ossia il
legale rappresentante.

4.3. Deduce, infine, che il tribunale del riesame avrebbe ignorato i motivi di
censura prospettati dalla difesa sulla legittimità del sequestro preventivo in
materia, sulla rimessione dell’individuazione dell’oggetto della confisca al PM
procedente nonché sulla motivazione di quest’ultimo e sull’assoggettabilità a
sequestro preventivo delle somme di cui al c/c del coniuge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In merito al primo punto oggetto di censura (v. supra 4.1.), l’ordinanza
impugnata motiva sulla sequestrabilità con fini di confisca dei beni, precisando
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sequestrato, di cui al fondo patrimoniale costituito secondo il PM

che la misura può riguardare i beni appartenenti (ovvero nella disponibilità
dell’indagato) nella qualità di legale rappresentante, quale autore dei reati,
oppure della società medesima. La questione, tuttavia, nel caso in esame, non è
se siano o meno sequestrabili per equivalente i beni della persona giuridica ove
si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della
società (questione su cui esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa
Sezione che, in data 30/10/2013, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione

una società per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della
stessa: n. 20691/13, ric. Leone), investendo invece la censura il profilo della non
sequestrabilità del bene immobile di cui al fondo patrimoniale, bene che prima
della costituzione del fondo era di proprietà esclusiva della coniuge del
ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che i coniugi hanno scelto il regime della
separazione patrimoniale. Sulla questione, il tribunale motiva richiamando
decisioni di questa Corte che ammettono la possibilità di apporre il vincolo
cautelare sui beni costituenti il fondo patrimoniale (Sez. 3, n. 18527 del
03/02/2011 – dep. 11/05/2011, Zavarise, Rv. 250525; Sez. 3, n. 40364 del
19/09/2012 – dep. 15/10/2012, Chiodini, Rv. 253681). Non rileva, peraltro, né la
circostanza che i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni né
che il bene immobile, prima della costituzione del fondo, fosse di esclusiva
proprietà della coniuge, come sostenuto dalla difesa. Ed invero, il vincolo
cautelare ha colpito il bene immobile destinato al fondo patrimoniale, bene la cui
proprietà, come previsto espressamente dalla legge civile, spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione, circostanza
questa che non emerge in actis né è stata rappresentata dalla difesa (art. 168,
comma primo cod. civ.). Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’applicazione del vincolo
cautelare, è la disponibilità al momento del disposto sequestro e, a tale data, il
bene era nella disponibilità di entrambi i coniugi.

5.2. In merito, poi, al secondo punto oggetto di censura (v.

supra 4.2.),

l’ordinanza, seppure nella sinteticità del suo apparato motivazionale, richiama il
contenuto del decreto di sequestro del GIP, osservando come il reato è
addebitabile all’indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a
favore della quale la persona fisica ha agito, salvo che vi sia stata rottura del
rapporto organico. La difesa sostiene che la confisca non potrebbe cadere sui
beni del legale rappresentante in quanto, se così fosse, cadrebbe su un estraneo
al profitto, ossia un reo “formale”, aggiungendo che se fosse vero che la confisca

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del rinvio alle Sezioni Unite della questione se siano o meno aggredibili i beni di

non potrebbe colpire l’illecito tributario della società, ex d. Igs. n. 231/01, non si
spiega perché potrebbe colpire il suo organo, ossia il legale rappresentante.
La censura è infondata, in quanto questa stessa Corte ha già in precedenza
affermato che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter
cod. pen., a differenza del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma
secondo, cod. proc. pen., ha ad oggetto l’equivalente del profitto del reato, e
quindi, addirittura, anche cose di terzi estranei (ed, ovviamente, a maggior

considerarsi terzo estraneo rispetto al reato, da lui commesso quale persona
fisica agente in nome e per conto della persona giuridica), che non sono
collegate con il singolo reato (Sez. 3, Ordinanza n. 33354 del 2012, ric. Gullotta,
non ufficialmente massimata). Ed è indubbio che il profitto, confiscabile anche
nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte, di cui all’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000 (violazione contestata al
capo c) della rubrica), è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale
direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere
anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento
del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito
tributario (v., per tutte: Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 – dep. 23/04/2013,
Adami e altro, Rv. 255036).

5.3. In merito, infine, al terzo ed ultimo punto oggetto di censura (v. supra
4.3.), quanto alla illegittimità della rimessione dell’individuazione dell’oggetto
della confisca al PM, è sufficiente in questa sede richiamare quanto affermato da
questa stessa Sezione sul punto, essendosi infatti già affermato che il giudice del
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l’onere, ma non
l’obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può
essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni
vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario
incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione
del provvedimento (Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012 – dep. 28/02/2012, P.M. in
proc. Maione, Rv. 252095), principio, questo, peraltro richiamato dal tribunale
del riesame nell’ordinanza impugnata.
Quanto alla presunta illegittimità della motivazione del decreto di
sequestro preventivo, l’ordinanza, sebbene nella sinteticità del suo apparato
motivazionale, condivide evidentemente quanto sostenuto dal GIP a proposito
sulla legittimità del disposto sequestro per equivalente e sulla sottoponibilità al
medesimo dei beni dell’indagato nella qualità di legale rappresentante della
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ragione, può colpire i beni dell’amministratore della società, che non può

società (come si desume dalle parole “come esattamente motivato nel decreto
impugnato”), ditalchè è evidente che il tribunale ha implicitamente disatteso i
profili di censura relativi all’ammissibilità della confisca per equivalente sui beni
del legale rappresentante: nessuna mancanza di motivazione, dunque, ma
implicito rigetto di tali profili di doglianza.
Infine, quanto all’asserita illegittimità del provvedimento per aver ritenuto
legittimo il sequestro preventivo disposto delle somme di cui al c/c del coniuge,

equivalente laddove non sussistano indizi chiari in ordine all’utilizzo illecito che
dello stesso è stato fatto da parte dell’indagato, l’ordinanza del tribunale del
riesame rigetta il motivo di doglianza, richiamando una decisione di questa
Sezione che ha affermato che qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i
quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione
del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme
provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato,
in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che
corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun
nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare (Sez. 3, n. 1261 del
25/09/2012 – dep. 10/01/2013, Marseglia, Rv. 254175, relativa a fattispecie
penale tributaria). Non è, dunque, richiesto, ai fini della sequestrabilità per
equivalente delle somme sul c/c del coniuge dell’indagato, che debbano
sussistere indizi chiari in ordine all’illecito utilizzo che dello stesso è stato fatto da
parte del coniuge indagato, come sostenuto dalla difesa, giacché, altrimenti, si
verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la “res” ed il reato
che la legge, con l’istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece
escludere.

6. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2013
Il Consigli re est.

Il Presidente

somme che – secondo la difesa in ricorso – non sarebbero sequestrabili per

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