Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1289 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1289 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 20/11/2012

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse della Cooperativa Leonardo da Vinci ari.,
in persona del legale rappresentante Marco Del Toro, nato a Roma 1’1-4-69,
avverso l’ordinanza in data 18-7-12 del Tribunale di Roma.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 . . Con ordinanza in data 18-7-12 il Tribunale di Roma, adito ex art. 324
c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in data 3-5-12
nell’interesse della Cooperativa Leonardo da Vinci arl, in persona del legale
rappresentante Marco Del Toro, avverso il provvedimento di rigetto
dell’istanza di revoca del sequestro emesso dal GIP di Velletri in data 13-412, avente ad oggetto due veicoli Daimler Chrysler Viano targati DW713JK
e DT616SL.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che la società appellante agiva in
qualità di terzo interessato nel presente procedimento, che vedeva come
indagati Zullo Michele ed altri, e che nessuna procura speciale risultava
conferita alla Difesa per instaurare e coltivare il procedimento cautelare,
atteso che le procure rinvenute in atti riguardavano altri atti relativi al
procedimento principale.

2 . . Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
suo difensore, la Cooperativa Leonardo da Vinci ari, in persona del legale
rappresentante Marco Del Toro, chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., in
quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la procura speciale
sarebbe stata presente in calce all’istanza per la revoca del provvedimento di
sequestro e avrebbe contenuto tutti gli elementi necessari per la sua validità
in ogni stato e grado del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 182
c.p.c., come modificato dalla Legge 69/2009, sostenendo che in ogni caso il
Tribunale avrebbe dovuto rimettere in termini esso ricorrente ai sensi del

1

comma 2 di detta disposizione, avendo rilevato un difetto di rappresentanza,
assistenza o autorizzazione.

3 .-. Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale, per i soggetti
portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la
regola che l’art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile, il
responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un
difensore munito di procura speciale (vedi: Sez. 6, Sentenza n. 46429 del
17/09/2009, Rv. 245440, Pace; Sez. 6, Sentenza n. 11796 del 04/03/2010,
Rv. 246485, Pilato; Sez. 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873,
Bonura).
La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta
sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in
quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona,
avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li
rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse
del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza
alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.
“personalissimi”. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei
soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui
esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di
patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al
difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 83
c.p.c.
4 .-. Tanto premesso, il ricorso è, tuttavia, fondato.
Il Tribunale di Roma, infatti, avrebbe dovuto rimettere in termini la parte come correttamente osservato nel ricorso – in applicazione del disposto di
cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla Legge n. 69 del
2009, che prevede per il Giudice l’obbligo di assegnare alle parti -laddove
venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o
altro vizio comportante la nullità della procura- un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o assistenza.
In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di
natura processuale, la suindicata disposizione obbliga il Giudice, in presenza
della rilevazione di un vizio della procura, a provvedere in ordine alla
sanatoria dello stesso, con evidente equiparazione della nullità della procura
ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria
ed efficacia retroattiva (Sez. U. civili, Sentenza n. 28337 del 22/12/2011, Rv.
619998). Queste conclusioni del resto si conformano alla più recente
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazioni
dell’art. 6, par. 1, CEDU sotto il profilo del pieno accesso alla tutela
giurisdizionale.
La mancata rimessione in termini ad opera del Tribunale di Roma ha
comunque comportato il vizio dedotto, con la conseguenza che dovrà il
Giudice di rinvio procedere, anzitutto, ad una verifica della esistenza in atti
della procura speciale e della sua eventuale conformità ai requisiti richiesti
dall’art. 83 c.p.c., contestualmente assegnando, in caso di verifica negativa,
un termine alla parte per munirsi della prescritta procura speciale, così come
previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c. nella sua nuova formulazione (vedi:
2

Sez. 3, Sentenza n. 11966 del 16/12/2010, Rv. 249766, Pangea Green
Energy S.r.l.).
5 .-. Per le argomentazioni sopra svolte deve disporsi l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuova
deliberazione.

Per questi motivi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale

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