Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12833 del 15/01/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 12833 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza emessa il 20/06/2016 dalla Corte d’Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/06/2016, la Corte d’Appello di Milano ha confermato
la sentenza emessa in data 06/10/2014 con la quale il Tribunale di Pavia aveva
condannato A.A. alla pena di giustizia in relazione al delitto di
truffa aggravata in danno della Banca Centropadana Credito Cooperativo di Broni,
costituitasi parte civile, nonché alla condanna al risarcimento dei danni in favore
di quest’ultima, con il riconoscimento di una provvisionale quantificata, nel
dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata, in C 3.000.

Data Udienza: 15/01/2018

Peraltro la Corte territoriale, rilevato che tale importo differiva sia da quello
riportato nella motivazione della sentenza del Tribunale (C 200.000), sia da quello’
indicato nel dispositivo letto in udienza (C 100.000), disponeva la correzione ai
sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. del dispositivo riportato in calce alla sentenza
appellata, sostituendo le parole “euro 3.000” con le parole “euro 100.000”.
2. Ricorre per cassazione il A.A., a mezzo del proprio difensore,
deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606, lett. b) in relazione al divieto di reformatio in

correzione, ritenuta in violazione del divieto di

reformatio in peius perché

l’incremento della provvisionale aveva determinato un aumento spropositato del
trattamento sanzionatorio. Il radicale contrasto tra dispositivo e motivazione
doveva essere invece risolto con un annullamento con rinvio.
2.2. Violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 130
cod. proc. pen. Si lamenta l’erronea applicazione del predetto articolo, dal
momento che la correzione aveva determinato una modifica essenziale dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato
inammissibile.
Privo di fondamento è anzitutto il richiamo al divieto di reformatio in peius,
avendo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte chiarito, con una recente
decisione, che «non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius
la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la
prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante» (Sez. U, n. 53153
del 27/10/2016, C., Rv. 268179). In tale pronuncia, il Supremo Consesso ha
espressamente avallato il prevalente indirizzo secondo cui, in generale, «il divieto
di reformatio in peius concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale,
ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza» (Sez. 5, n. 25520 del
18/05/2015, Vincenti Mattioli, Rv. 265147).
È comunque da evidenziare che, nella specie, il riferimento al divieto di
reformatio risulterebbe comunque improprio, in quanto non vi è stata affatto una
pronuncia ulteriore e maggiormente gravosa, rispetto alle statuizioni civili di primo
grado.
Il giudice di appello si è invero limitato, con un corretto utilizzo delle
disposizioni in tema di correzione di errore materiale, ad uniformare – quanto
all’importo della provvisionale riconosciuta dal Tribunale, in conformità alle
richieste della parte civile riprodotte in sentenza – il dispositivo trascritto in calce
2

peius di cui all’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Si deduce l’illegittimità della

alla sentenza depositata al dispositivo letto in udienza. Operazione che deve
ritenersi del -tutto legittima, alla luce del consolidato indirizzo secondo cui . «la
difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione
non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti
totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità
è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale» (così da
ultimo Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852).
2. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di

processuali ed al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2018

Il Consig id

estensore

VittorR a2ìenza

Il Presidente
Matilde Cammino

inammissibilità del ricorso, e la condanna del A.A. al pagamento delle spese

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