Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1281 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1281 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HASSIDA RACHID N. IL 03/01/1973
avverso la sentenza n. 1851/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 01/12/2015
Motivi della decisione
Hassida Rachid ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado di condanna per il reato di rapina e altro, e deduce erronea applicazione
della legge penale, omessa e illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio per eccessività
della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospettano questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
questa Corte, come quella del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 della motivazione sulla negativa
personalità del reoe sulla gravità del fatto) che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4,
2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 1.12.2015
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da