Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1280 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1280 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COTRUFO MATTEO N. IL 17/08/1966
avverso la sentenza n. 542/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 01/12/2015

Motivi della decisione
Cotrufo Matte() ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado di condanna per il reato di truffa, e deduce erronea applicazione della legge
penale, omessa e illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
In apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospettano questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una

questa Corte, come quella del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 della motivazione sulla negativa
personalità del reo) che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 1.12.2015

motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da

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