Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12769 del 03/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12769 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2050/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 03/12/2013
Considerato che:
A.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di
Milano, con cui è stata parzialmente confermata la condanna per il reato
di truffa continuata, e, chiedendone l’annullamento, osserva che, è
carente la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento
psicologico e alla mancata applicazione del criterio della prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche;
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità manifeste;
Questa corte ha stabilito che “La
mancanza
nell’atto
di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 3 dice re 2013
Il Consi
e e estensore
Giovanni
.tallevi
esidente
SeconV.e o Carmenini
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle