Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1274 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1274 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOGHIAN COSTANTIN N. IL 21/10/1985
avverso la sentenza n. 957/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 01/12/2015

Motivi della decisione
Boghian Costantin ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di cui all’art. 628 c.p. e
deduce genericamente omessa e illogica motivazione sul merito della controversia e sul
trattamento sanzionatorio (lamentando anche la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche).
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. La mancanza e

impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il
provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla
logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud.
30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni
specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il concetto di mancanza di
motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori
perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un
significato diverso da quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite
(Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Nella concreta fattispecie la Corte ha
doverosamente valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente ricostruzione del
fatto e una giustificata definizione del trattamento sanzionatorio, mentre le sintetiche doglianze
del ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali vizi di motivazione si palesano generiche.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1.12. 2015

la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento

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