Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1268 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1268 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) EL MOSTAFA KHOLI N. IL 01/07/1983
avverso la sentenza n. 677/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V; -7–O 15 e
che ha concluso per {2 ( 1144W.4.; h; 5; 2,44.7 plve-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 marzo 2012 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio in data 28 settembre 2011 (che lo aveva condannato alla pena di anni due e
mesi tre di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 321 c.p., in relazione agli artt. 319, 319 ter e
318, comma 1, c.p.), ha rideterminato la pena complessivamente inflitta ad El Mostafà Kholi in anni tre
di reclusione, ritenuta la continuazione con la sentenza da quello stesso Tribunale emessa in data 13
dicembre 2011, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2012.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d’appello di Milano ha personalmente proposto ricorso
per cassazione El Mostafà Kholi, deducendo i seguenti motivi di doglianza: a) violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 321 e 317 c.p., essendo stati i fatti oggetto della
regiudicanda erroneamente qualificati come corruzione, laddove gli stessi avrebbero dovuto sussurnersi
piuttosto nella diversa figura delittuosa della concussione; b) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., in relazione a diverse carenze motivazionali risultanti dal testo dell’impugnato provvedimento,
con particolare riferimento all’assenza di elementi di prova riguardo all’asserita configurabilità di accordi
corruttivi; c) violazione dell’art. 606, cornrna 1, lett. c), c.p.p., in quanto la sentenza sarebbe viziata da
nullità assoluta per difetto di collegialità e di firma.
3. In data 8 agosto 2012 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con atto
presentato alla Direzione della Casa Circondariale di Monza e da quest’ultima comunicato il 20
settembre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile perché nelle more della trattazione il ricorrente ha espresso con atto
personalmente sottoscritto la volontà di rinunciarvi. . E’ noto che la rinuncia all’impugnazione è un atto
processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da
cui discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla
Cancelleria del giudice “ad quern” (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, dep. 18/10/2011, Rv. 250787).
A nonna degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., va pertanto pronunciata la declaratoria
d’inammissibilità, cui segue la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e di una
somma che si stima equo determinare nella misura di euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, lì, 20 novembre 2012.

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