Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1266 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1266 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORBELLO ALFIO ANDREA N. IL 10/08/1990
avverso la sentenza n. 1089/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 01/12/2015

Motivi della decisione
Sorbello Alfio Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata in parte
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di rapina aggravata, e deduce
erronea applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul trattamento
sanzionatorio per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena.
In apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospettano questioni di

motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da
questa Corte, come quella del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 della motivazione) che, pertanto,
supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani,
rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 1.12.2015
Il Consigliere estensore

“An,

Il Presi ente

mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una

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