Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1263 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1263 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERICOLA MICHELE N. IL 30/10/1972
avverso la sentenza n. 1142/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 01/12/2015

Motivi della decisione
Cericola Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di cui all’art. 648 c.p. e deduce
genericamente omessa e illogica motivazione sul merito della controversia nonché violazione
di legge per non essere state assunte testimonianze ammesse.
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. La mancanza e
la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento

provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla
logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud.
30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie la Corte ha doverosamente
valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente ricostruzione del fatto, mentre le
sintetiche doglianze del ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali
vizi di motivazione – si palesano generiche.
Quanto alla mancata escussione dei testi ammessi, osserva la corte territoriale come
dalla disamina dei verbali di causa emerga che in occasione della chiusura dell’istruttoria la
difesa dell’imputato nulla osservò riguardo che fossero esaminati i testi già ammessi, con ciò
prestando acquiescenza alla decisione del tribunale, e senza poi sollevare eccezione di nullità in
sede di conclusioni in primo grado.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1.12. 2015

impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il

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