Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 126 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 126 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUFANO ANTONIO N. IL 15/11/1980
CONVERSANO PIETRO N. IL 28/04/1962
DE SIMONE CARLO N. IL 25/11/1963
FANIGLIULO PIETRO N. IL 21/06/1975
GRASSI BIAGIO N. IL 07/11/1972
SCHENA ANGELO N. IL 05/07/1979
SCHENA PIETRO N. IL 30/12/1970
SIBILIO COSIMO N. IL 24/02/1980
avverso la sentenza n. 8840/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
19ke/sentite le conclusioni del PG Dott.
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I

Uditi difensor Avv.;

.

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Lecce, con sentenza del 6/2/2013, su concorde
richiesta delle parti, ha applicato a Antonio Bufano, Pietro Conversano,
Pietro Schena, Pietro Fanigliulo, Carlo De Simone, Angelo Schena, Cosimo
sulle sostanze stupefacenti, ex d.P.R. 309/90, le pene dagli stessi indicate
nel negozio pattizio.
Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorsi per cassazione i
prevenuti a mezzo dei rispettivi difensori.
Di poi, tutti, tranne il Grassi, hanno inoltrato in atti dichiarazione di
rinuncia alla impugnazione, senza nulla addurre a giustificazione di tale
determinazione.
Conseguentemente, i ricorsi avanzati nell’interesse di costoro devono
essere dichiarati inammissibili, con la condanna al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00.
La difesa del Grassi, con i motivi di annullamento, posti a sostegno della
impugnazione, ha contestato la eccessività della pena applicata, in difetto
di una corretta valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod.pen..
La censura è manifestamente infondata.
Osservasi, infatti, sul punto, che non è ammissibile proporre motivi
concernenti il trattamento sanzionatorio, a meno che si versi in ipotesi di
pena illegale.
La richiesta di applicazione della pena e la adesione alla sanzione
proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che,
una volta perfezionato con la ratifica del giudice, che ne ha accertato la

I

Sibilio e Biagio Grassi, tutti imputati di diverse violazioni alla normativa

correttezza, non è revocabile unilateralmente; sicchè la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a fare valere le
proprie ragioni ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in
contrasto con la impostazione dell’accordo a cui le parti processuali sono
addivenute ( ex multis Cass. 9/5/2001, n. 18735 ); nella specie il
imputazioni contestate.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Grassi abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissato, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di euro 500,00 ciascuno, tranne il
Grassi, che condanna al pagamento di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 22/11/2013.

trattamento sanzionatorio applicato è del tutto legittimo in relazione alle

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