Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12590 del 14/11/2016

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12590 Anno 2017
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.

avverso la sentenza del 21/01/2015 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Saverio Giangrandi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2015 la Corte di Appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza emessa il 26/05/2009 dal Gip del Tribunale di Firenze,
rideterminava la pena inflitta in anni uno di reclusione ed C 200,00 di multa,
confermando nel resto la decisione di primo grado, in relazione al reato di furto
aggravato (artt. 624, 625 nn. 2, 4 e 6, cod. pen.), per essersi impossessato del

Data Udienza: 14/11/2016

portafogli di Danti Serena, sottratto dallo zaino mentre saliva sul treno FirenzeRoma, con le aggravanti di aver commesso il fatto sul bagaglio di una persona in
viaggio, con mezzo fraudolento, ed approfittando del fatto che la vittima
portasse un bambino in braccio, oltre a bagagli e ad uno zaino in spalla.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di
A.A., Avv. XX, deducendo i seguenti motivi di
ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante del
mezzo fraudolento: lamenta che nella condotta tenuta dall’imputato, che si è
limitato a parlare con la vittima rivolgendo dei complimenti al figlio che portava
in braccio, non ricorra la marcata insidiosità, l’astuzia o scaltrezza tale da
soverchiare o sorprendere la contraria volontà della persona offesa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante
della destrezza: lamenta che la sentenza abbia riconosciuto la destrezza nella
manovra con la quale l’imputato ha abilmente aperto la cerniera dello zaino ed
estratto il portafogli; la condotta, tuttavia, non evidenzia una particolare abilità,
limitandosi alla semplice apertura di una cerniera, quale modalità di accesso al
luogo ove era custodito il bene per sottrarlo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante
dell’aver commesso il fatto sul bagaglio della persona offesa: deduce che tale
aggravante assorbe completamente il disvalore della condotta, anche con
riferimento alla destrezza.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen.: lamenta che la
sentenza non abbia riconosciuto il vizio parziale di mente, pur essendo emerso
che l’imputato è affetto da disturbo bipolare tipo II e disturbo borderline di
personalità; nel censurare le considerazioni sociologiche espressa dalla sentenza,
lamenta la contraddittorietà della motivazione, che non ha ritenuto tali patologie
incidenti sulla imputabilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, premesso che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del
mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione

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strettamente necessari per la motivazione.

delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità,
astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del
detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di
cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974),
la sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza
dell’aggravante contestata, sul rilievo che il mezzo fraudolento consistesse
nell’aggirare l’attenzione della persona offesa, rivolgendo frasi di complimento al
bambino portato in braccio, in modo da ‘giustificare’ la sua pressante vicinanza e

salire sul convoglio ferroviario; la condotta posta in essere in concreto era
dunque caratterizzata da indubbia astuzia, scaltrezza ed insidiosità (a proposito
di una fattispecie analoga, Sez. 2, n. 582 del 03/03/1971, Scinisco, Rv. 119649:
“ricorre la circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel fatto di
distrarre l’attenzione di un negoziante, facendo finta di voler acquistare della
merce, in modo di consentire ai correi d’impossessarsi invito domino di qualche
oggetto esposto nel negozio”).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Premesso che, in tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze
aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli
di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano,
rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la
vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione
nell’impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013,
Haldares, Rv. 255294; Sez. 5, n. 10144 del 02/12/2010, dep. 2011, Bobovicz,
Rv. 249831), la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell’aggravante
della destrezza, individuandola nella manovra repentina con la quale l’imputato è
riuscito abilmente ad aprire la cerniera dello zaino e ad estrarre il portafoglio.
Non è possibile, infatti, elidere il disvalore ulteriore insito nella destrezza con
la quale è stato commesso il furto, rendendolo possibile, sostenendo, alla
stregua del ricorso, che l’apertura della cerniera del bagaglio è semplicemente il
modo con il quale l’imputato ha avuto accesso al luogo ove era custodito il bene
per sottrarlo; al contrario, la condotta ha rivelato una spiccata rapidità di azione,
che integra la destrezza, quale connotato aggravante dell’azione di sottrazione,
ed ulteriore rispetto ad essa, in quanto consente l’impossessamento della cosa
mobile altrui impiegando una abilità esecutiva suscettibile di rendere inefficaci
anche le precauzioni adottate nella custodia della stessa (Sez. 4, n. 31973 del
20/05/2009, Bodoj, Rv. 244862: “La circostanza aggravante della destrezza si
configura quando, pur senza impiegare un’eccezionale abilità che impedisca al

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da indurre la donna ad abbassare la guardia nel momento in cui si apprestava a

soggetto passivo di accorgersi del furto, l’agente approfitti di una qualsiasi
situazione oggettiva o soggettiva favorevole idonea a consentirgli di eludere la
normale vigilanza dell’uomo medio, a nulla rilevando che il soggetto passivo si
accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione”).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La doglianza con la quale si lamenta che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7
(recte, n. 6) cod. pen. assorba completamente l’aggravante della destrezza non

commesso anche senza la rapidità di azione o l’abilità nella sottrazione del bene,
come nel caso di sottrazione di un bagaglio lasciato incustodito.
Del resto, le due aggravanti hanno un differente ambito di operatività, in
quanto, per la stessa struttura della tipicità aggravante, la destrezza attiene al
quomodo, alla modalità della condotta di sottrazione, mentre la commissione del
fatto sul bagaglio di un viaggiatore attiene ad una species di res, all’oggetto della
sottrazione, per la scelta legislativa di ritenere le cose trasportate nei viaggi
maggiormente ‘vulnerabili’, ed assimilabili alle cose esposte per necessità o
consuetudine alla pubblica fede (art. 625 n. 7 cod. pen.).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, premesso che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono
inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel
concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da
incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o
scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la
specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto
causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005,
Raso, Rv. 230317; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D, Rv. 257923),
la sentenza impugnata appare del tutto immune da censure, avendo escluso, con
apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che lo status di
apolide potesse integrare un disturbo della personalità, e che il “disturbo
borderline di personalità”, pur non accertato nel presente procedimento, non
avesse alcun nesso di causalità con il furto commesso, che, anche per le
modalità con le quali è stato eseguito, appariva frutto di un lucido progetto
criminoso e di un’attenta ed abile esecuzione dello stesso, e non già di un
discontrollo degli impulsi.

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considera, infatti, che il furto sul bagaglio di un viaggiatore può essere

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in
Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause
di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di
inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 14/11/2016

di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

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