Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1258 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1258 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LEO RINALDO N. IL 21/05/1975
avverso la sentenza n. 14132/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo DI LEO RINALDO
è stato ritenuto responsabile di furto tentato in abitazione e condannato alla
pena di un anno, otto mesi di reclusione e € 600 di multa, previo riconoscimento
della recidiva contestata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Marco Cinquegrana, deducendo vizio di motivazione in ordine

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
decisione impugnata applica la recidiva in considerazione dei precedenti penali
dell’imputato, che vanta ben 20 condanne per delitti commessi per motivi di
lucro, per cui è evidente che l’odierna condotta costituisce esplicazione di una
consistente attitudine al crimine;
– che tale motivazione si rivela pienamente congrua ed esente da censure sul
piano logico, quale del resto non può considerarsi quella sul punto svolta dal
ricorrente che richiama lo stato di grave assuefazione da sostanze stupefacenti,
documentato attraverso produzioni difensive;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigrere st nsore

alla mancata esclusione della recidiva, come richiesto dalla difesa;

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