Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1257 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 1257 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

sul ricorso proposto da:
DI CANTO PAOLO N. IL 09/07/1968
avverso la sentenza n. 11/2013 TRIBUNALE di AREZZO, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, il DI
CANIO PAOLO era ritenuto responsabile del delitto di ingiuria in danno di un
sovrintendente ed un assistente della polizia stradale nell’espletamento del loro
servizi;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Gabriele Bordoni, con il quale si deduce violazione di legge in
relazione agli artt. 4 del D. Lgs. D1944 e dell’articolo 599 cod. pen., poiché

quanto meno sotto il profilo putativo, rappresentato dall’invito di pulire la targa,
circostanza sicuramente rilevante ai fini della esimente della provocazione;
– che un ulteriore motivo saldo censurato il diniego delle attenuanti generiche,
motivato sulla “particolare intensità del dolo dimostrata”, laddove invece si
trattava di episodio di reazione e di ben marginale portata;
– che con memoria del 21-29 settembre 2015 il difensore ha prodotto verbale di
remissione di querela e verbale di accettazione, regolarmente sottoscritti ed ha
chiesto pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del
reato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il
reato estinto per remissione di querela, essendo questo procedibile a querela di
parte;
– che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio
idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, nè, in
generale, l’incontrovertibile insussistenza dei fatti;
– che l’estinzione del reato per essere intervenuta remissione di querela
ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina
l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va
rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato
tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
227681), come è avvenuto nel caso di specie;
– che in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per remissione di querela;
– che le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge
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l’imputato si è limitato a reagire davanti a un atto arrogante e sconveniente,

(art. 340 cod. proc.. pen., comma 4);

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato contestato è estinto
per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato DI CANIO PAOLO.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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