Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1256 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1256 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INCRAPERA TERESA N. IL 29/08/1954
CALI’ CRISTINA N. IL 16/07/1975
avverso la sentenza n. 1793/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado,
INCRAPERA TERESA e CALI’ CRISTINA erano ritenuti responsabili dei delitti di
lesioni aggravate e minaccia in danno di INCRAPERA PATRIZIA e condannate alla
pena 11 mesi e 15 giorni di reclusione;

delle imputate, avv. Emanuele Giglio, deducendo vizio di motivazione in
relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni, poiché le
dichiarazioni della persona offesa non hanno trovato riscontro negli accertamenti
clinici effettuati nell’immediatezza dei fatti: la consulenza di parte poteva essere
recepita solo dimostrando un’approssimazione dei sanitari del pronto soccorso;
inoltre le controversie patrimoniali tra le parti pendenti da anni avrebbero
richiesto un più penetrante esame dell’attendibilità della presunta vittima, alla
luce dell’evidente tentativo di strumentalizzare il processo per ottenere la
massimizzazione degli interessi economici introdotti con l’azione civile;
– che con atto di motivi nuovi depositato in data 4 novembre 2015 per conto del
nuovo difensore delle imputate, avv. Sergio Monaco, si deduce violazione di
legge processuale, con riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen., poiché la
persona offesa è stata sentita in qualità di teste assistito, per la pendenza di
separato procedimento in ordine al reato di ingiuria commessa nel contesto della
lite oggetto di contestazione, per cui era necessaria la verifica di riscontri esterni
a quanto da lei dichiarato, in relazione al delitto di minaccia, considerate anche
le smentite esplicite provenienti da Tornabene Maria Antonietta e da Cucuet
Nicolina, indicate come presenti ai fatti; viceversa la Corte territoriale ha
incomprensibilmente giudicato come elementi confermativi le dichiarazioni delle
due donne, ancorchè smentissero espressamente le minacce di morte, per cui se
ne deduce in definitiva il travisamento;
– che con l’ulteriore memoria depositata in data 4 novembre 2015 si ribadiscono
le precedenti doglianze e se censura ancora una volta la valutazione di
attendibilità della persona offesa, in presenza di rapporti altamente conflittuali di
natura patrimoniale tra le parti ed in assenza di riscontri esterni individualizzanti
e in carenza di quei requisiti di spontaneità erroneamente affermati dai giudici di
merito;

CONSIDERATO IN DIRITTO
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– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché il giudizio sulla rilevanza ed
attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito
e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con
riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad
altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non

legittimità della Corte Suprema; nel caso di specie non è manifestamente illogica
la valutazione di attendibilità del giudice d’appello in ordine alle dichiarazioni
della persona offesa, alle quali si applicavano le regole dettate dall’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen.; in particolare, il giudice di appello ha ritenuto dotata
di genuinità la versione della persona offesa, per aver ammesso il contestuale
reato di ingiuria nei confronti della sorella e della nipote ed ha considerato come
elementi di riscontro le deposizioni di Tornabene Maria Antonietta e da Cucuet
Nicolina, per cui ha fatto corretta applicazione delle regole dettate dall’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen;
– che la doglianza riguardante il referto medico di pronto soccorso e la
consulenza tecnica di parte è manifestamente infondata e generica, poiché vi è
ampia motivazione sul parziale contrasto tra quanto affermato dalla vittima e
documentato fotograficamente e quanto indicato in referto, come anche rispetto
agli ulteriori approfondimenti diagnostici collezionati dal consulente di parte e
rispetto ad essa non vi è una specifica censura del ricorrente;
– che le doglianze ulteriori proposte dalle ricorrenti con le due memorie
successive sono in parte inammissibili, per essere proposte contro un capo della
sentenza (l’affermazione di responsabilità per il reato di minaccia) non censurato
in sede di ricorso principale e comunque generiche, nella parte in cui deducono il
travisamento delle prove testimoniali, perché non si uniformano alle regole
dettate da questa Suprema Corte sul punto: il ricorso che intenda far valere il
vizio di travisamento della prova deve a pena di inammissibilità (Sez. 1, n.
20344 del 18/05/2006, Salaj, 234115; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,
Damiano, Rv. 249035; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723):
a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la doglianza; b)
individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che
risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza
impugnata; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato
probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui
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sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di

tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del
dibattimento; d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della
motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno
dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Sul ricorrente,
dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di impugnazione specifici,

(e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati,
avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere
nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione;
– che il ricorso in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché le
doglianze in punto di affermazione di responsabilità attengono a profili di fatto: il
ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi su cui è fondata la
valutazione dei giudici di merito (in particolare la valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa), operazione questa sottratta al giudizio di
legittimità, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola; Rv.
238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro mille in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere estensore

anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere

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