Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1255 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1255 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONOCORE MARIO N. IL 10/05/1984
avverso la sentenza n. 6968/2014 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a BUONOCORE MARIO per i reati contestati la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di 2 anni e 6 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Michele Basile, con il quale deduce mancanza

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente
infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen.,
facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
– che tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv.
191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 3 del
25/11/1998 – dep. 22/02/1999, Messina, Rv. 212437).
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presi

della motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. poc. pen.;

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