Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1253 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1253 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARRIDO NUNEZ JAIMG ANTONIO N. IL 16/01/1968
avverso la sentenza n. 4616/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, GARRIDO
NUNEZ JAIMW ANTONIO fu ritenuto responsabile dei reati previsti dagli articoli
482 cod. pen., 116 codice della strada e 707 cod. pen, per la guida senza aver
conseguito la prescritta patente di guida di un’autovettura con contrassegno
assicurativo contraffatto e possesso di strumenti atti ad aprire o rafforzare
serratura in cui non giustificava l’attuale destinazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

relazione all’affermazione di responsabilità per la contravvenzione ed
all’eccessività della pena, poiché la difesa aveva evidenziato che gli strumenti
(scalpello e bullino) potevano essere utilizzati per piccoli lavoretti e non per
aprire o forzare serrature;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché le
doglianze in punto di affermazione di responsabilità attengono a profili di fatto: il
ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi su cui è fondata la
valutazione dei giudici di merito (in particolare l’utilizzo degli strumenti per
piccoli lavoretti), operazione questa sottratta al giudizio di legittimità, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le
tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), i quale hanno ritenuto meramente
assertiva la tesi difensiva, in assenza di elementi ulteriori circa la pretesa attività
lavorativa;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consi liere stensore

Il presi

dell’imputato, avv. Gianfranco Pagano, deducendo vizio di motivazione in

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