Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1250 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1250 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLALI WALID N. IL 12/02/1987
avverso la sentenza n. 635/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BRESCIA, del 13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a BELLALI WALID per porto di un coltello fuori dalla propria abitazione e
lesioni aggravate, così riqualificata l’originaria contestazione di tentato omicidio, la
pena concordata con la pubblica accusa nella misura rispettivamente di 3 anni di
reclusione;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto

motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al
diniego delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la sentenza rispetta le
prescrizioni fissate dalla costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez.
U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135) in ordine all’obbligo di
motivazione del giudice: con riferimento all’applicazione e comparazione delle
circostanze, nel procedimento di applicazione della pena le parti non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge
(Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. 5, n. 21287 del
25/03/2010, Legari, Rv. 247539);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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sottoscritto personalmente, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della

processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il preside te

Il consigliere estensore

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