Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1249 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1249 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BECCI ROBERTO N. IL 08/09/1968
avverso la sentenza n. 7227/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, BECCI
ROBERTO fu ritenuto responsabile dei reati di violenza privata, lesioni e
resistenza pubblico ufficiale e condannato alla pena di cinque mesi di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa del reato di
violenza privata, attese le incongruenze ed incredibilità segnalate con l’atto
d’appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il giudizio sulla rilevanza
ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di
merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero
convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi
probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli
assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche,
si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; nel caso di specie non
è illogica la valutazione di attendibilità del giudice d’appello in ordine alle
dichiarazioni della persona offesa, alle quali, occorre ricordare, non si applicano
le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.
253214); in particolare, il giudice di appello ha dato atto dell’assenza di ragioni
di astio nei confronti dell’imputato e del fatto che le doglianze dell’appellante
attenevano a circostanze del tutto secondarie, che non inficiano la sostanziale
ricostruzione dei fatti, mentre nessun riscontro probatorio è stato trovato
rispetto alla tesi difensiva circa l’aggressione subita dall’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

2

con atto sottoscritto personalmente, con il quale si deduce vizio di motivazione

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consi liere estensore

Il presiden e

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA