Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1247 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1247 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC RODOLFO N. IL 20/10/1972
avverso la sentenza n. 420/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
HUDOROVIC RODOLFO fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di
una radiolina all’interno di un cantiere e di reiterate violazioni alle prescrizioni
inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e condannato alla pena
di cinque mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce duplice violazione di legge,

inerenti la sorveglianza speciale, poiché il controllo avvenne in ora notturna e
non poteva escludersi che l’imputato non avesse aperto la porta di casa perché
dormiva; per l’insussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 7, cod.
pen., poiché la radiolina si trovava all’interno del cantiere, recintato perimetrato
e controllato sotto la sorveglianza degli operai;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limita a
riproporre la tesi difensiva già offerta alla Corte d’appello e giudicata infondata,
poiché:
a) quanto al primo motivo la sentenza impugnata ha escluso in punto di fatto
che l’imputato possa non aver sentito solo il campanello, poiché gli agenti
suonarono insistentemente senza ottenere risposta e ritornarono dopo circa 10
minuti e suonarono ancora ripetutamente;
b) quanto al secondo motivo, perché l’aria del cantiere non era inaccessibile a
terzi, la radio era stata lasciata in cantiere da un operaio e serviva ad
accompagnare il lavoro con un sottofondo musicale con il radiogiornale;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello,
va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

per l’errata valutazione della prova in relazione alle violazioni delle prescrizioni

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.

Il consigliere e tensore

Il presid nte

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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