Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1245 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1245 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURGIA COSTANTINO N. IL 28/12/1980
avverso la sentenza n. 288/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 29/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado, MURGIA
COSTANTINO fu ritenuto responsabile dei delitto di violenza privata, perché con
continue minacce costringeva tànziano nonno a tollerare la sua presenza
all’interno dell’abitazione, e condannato alla pena di un anno di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata, avv. Franco Caria, con il quale si deduce vizio di motivazione in
relazione alla valutazione della prova, con particolare riferimento alle
dichiarazioni della persona offesa, palesemente travisata in relazione

stata presentata sono una, rispetto alla quale l’imputato è stato assolto) nonché
travisamento del fatto in relazione all’insediamento abusivo nell’abitazione del
nonno, poiché l’evento fu comunicato al Comune interessato, al proprietario
(IACP) e la persona offesa non si lamentò mai della situazione venutasi a creare;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il primo motivo, al di là
della rubrica, si risolve in censure di fatto, che contrappongono un alternativo
apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti. Anche il dedotto travisamento della deposizione della persona offesa in
realtà si risolve in una richiesta di rivalutazione; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione
critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel
provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità,
al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del
diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del
20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227); di conseguenza anche le doglianze di
travisamento del fatto sono inammissibili, stante la preclusione per il giudice di
legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,
Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215;
Cass. n. 27429/2006, Rv. 234559, Lobriglio);
– che non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di
contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti
e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
2

all’esistenza di plurime denunce nei confronti del nipote (poiché in realtà ne è

infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;
– che nel caso di specie non è illogica la valutazione di attendibilità del
giudice d’appello in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, alle quali,
occorre ricordare, non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod.

dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,
Bell’Arte, Rv. 253214); in particolare, il giudice di appello ha correttamente
rilevato che le dichiarazioni accusatorie sono apparse lucide, coerenti e
dettagliate, oltre che pienamente coincidenti con gli atti acquisiti al processo;
– che le doglianza riguardanti il mancato espletamento dell’esame
dell’imputato sono manifestamente infondate, poiché è assolutamente pacifico
che la volontaria assenza dell’imputato all’udienza dibattimentale fissata per
l’assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle dichiarazioni
già rese nelle indagini preliminari, in applicazione dell’art. 513, primo comma,
cod. proc. pen., e che la mancata rinnovazione di tale atto durante la
prosecuzione dell’istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullità ex art.
178, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, una concreta menomazione del diritto
di difesa, atteso che egli può avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni
spontanee e di domandare per ultimo la parola in sede di discussione (Sez. 1, n.
31624 del 23/05/2014, Monaco, Rv. 261465);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
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proc. pen., potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento

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