Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1243 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1243 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAINA ALDO N. IL 21/09/1970
avv o la entenza n. 13412/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/04/2006 ASP-012,ok.4
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MAINA ALDO
era ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di un’auto e condannato alla
pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Giampaolo Zancan, deducendo violazione di legge in relazione al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione,
dolendosi del fatto che ciò sia avvenuto in virtù di un precedente non lieve;

CONSIDERATO IN DIRITTO

giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di
equivalenza può essere legittimamente giustificato in considerazione della condanna
per un reato commesso precedentemente (argomento che ne giustificherebbe
anche il diniego), ove si consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582
del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del
17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità
quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della
logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte
non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda
singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.,
essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente
rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv. 249163).
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consig i re e tensore

Il preside te

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il

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